Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 378 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 378 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVINO MICHELE N. IL 09/02/1950 parte offesa nel procedimento
c/
DANIELE RODOLFO
avverso il decreto n. 1316/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
La persona offesa, Savino Michele, propone ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Roma, in data 15-2-13 .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613
co 1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le
Sezioni unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei
“parte “e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio,
ai sensi dell’art 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura
speciale. Pertanto, la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè , per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità , si applica la regola dettata dall’art 613 cpp ,
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità , da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina,
rv 212077) .
li ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma
dell’art 616 cpp
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13.
confronti dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di