Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37799 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37799 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
MELIS BRUNO N. IL 31/03/1934
MELIS VINCENZA N. IL 25/05/1938
avverso la sentenza n. 8019/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
28/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q2952-5),fics_ftee_
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. I•e(yx ,,,,)-.:

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Data Udienza: 11/12/2012

Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza pronunciata in data 28 gennaio 2011 il GIP presso il Tribunale di Cagliari, disattendo
la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di
Melis Bruno e Melis Vincenza, ha dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei medesimi in
ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 co. 1 ed 1 bis L. 638/1983 perché il fatto non costituisce
reato.

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di datore di lavoro e di legale
rappresentante della ditta “MARKET MELIS di Melis Vincenza e C.”, avevano omesso di versare
all’I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori
dipendenti per i mesi di novembre e dicembre 2008, per un ammontare complessivo di euro
1.048,00.
Il GIP del Tribunale di Cagliari, nel pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 459
n. 3 e 129 c.p.p. aveva ritenuto insussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato in esame in
quanto, dato il ristretto lasso di tempo cui l’inadempienza si riferisce ed il modesto importo delle
somme non versate, era poco plausibile e non dimostrata la volontà di Melis Bruno e di Melis
Vincenza di appropriarsi indebitamente della somma ritenuta e non versata. A detta del giudice di
prime cure l’omissione, doveva piuttosto attribuirsi ad un disguido legato alle modalità con cui
avviene la predisposizione del modulo DM/10 relativo al versamento dei contributi ed il pagamento
delle ritenute trattandosi di adempimenti spesso demandati a consulenti esterni all’impresa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Cagliari lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
laddove esclude la consapevolezza di commettere un’appropriazione indebita e quindi la sussistenza
del reato contestato al Montisci sulla base dell’esiguità delle somme non versate e del ristretto
periodo di tempo cui si riferisce l’omissione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto. In proposito occorre innanzitutto premettere che il
reato di cui all’art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, in tema di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, non richiede il dolo specifico bensì il dolo generico. Di conseguenza ai fini della
configurabilità di tale reato basta la coscienza e volontà della omissione o della tardività del
versamento delle ritenute, e siffatto atteggiamento psicologico non viene meno per avere il datore di
lavoro demandato a terzi, anche professionisti in materia, l’incarico di provvedere né tanto meno in
virtù delle modalità più o meno complesse tramite le quali deve avvenire il versamento, atteso che

In particolare a Melis Bruno e Melis Vincenza era stato contestato il suddetto reato in quanto, con

obbligato allo stesso è il titolare del rapporto di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di vigilare sul
corretto adempimento dell’obbligazione (Cass., Sez. 3, n. 34619/2010, Rv. 248332) .
Dunque la esiguità del lasso temporale cui si riferisce l’omesso versamento e la entità, più o meno
cospicua, delle somme non corrisposte all’ente previdenziale non costituiscono di per sé elementi
tali da escludere la consapevolezza di appropriarsi delle somme ritenute sulla retribuzione dei
dipendenti a fini contributivi e, quindi, di commettere un’appropriazione indebita. Né possono
generalmente avviene la predisposizione del modulo DM110 ed il pagamento delle ritenute,
adempimenti spesso demandati a consulenti esterni all’impresa, come vorrebbe il giudice di prime
cure.
Dunque nel caso di specie l’assenza dell’elemento soggettivo del reato contestato agli odierni
imputati è stata ricavata sulla base di mere congetture e senza il supporto di alcun effettivo dato
probatorio. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Cagliari per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

servire ad escludere la responsabilità per il reato in esame le modalità con cui nella prassi

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