Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37798 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37798 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI
nei confronti di:
MONTISCI MASSIMO IGNAZIO N. IL 19/03/1968
avverso la sentenza n. 8969/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del
04/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 11/12/2012

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza pronunciata in data 4 marzo 2011 il GIP presso il Tribunale di Cagliari, disattendo la
richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di
Montisci Massimo Ignazio, ha dichiarava il non doversi procedere nei confronti del medesimo in
ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 co. 1 ed 1 bis L. 638/1983 perché il fatto non costituisce
reato.

medesimo disegno criminoso, in qualità di datore di lavoro e di legale rappresentante della ditta
“Progerico s.r.l.”, aveva omesso di versare all’I.N.P.S. le rietenute previdenziali ed assistenziali
operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti per il periodo compreso tra settembre ed
ottobre 2008, per un ammontare complessivo di euro 1.285,00.
Il GIP del Tribunale di Cagliari, nel pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 459
n. 3 e 129 c.p.p. aveva ritenuto insussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato in esame in
quanto, dato il ristretto lasso di tempo cui l’inadempienza si riferisce ed il modesto importo delle
somme non versate, era poco plausibile e non dimostrata la volontà del Montisci di appropriarsi
indebitamente della somma ritenuta e non versata. A detta del giudice di prime cure l’omissione,
doveva piuttosto attribuirsi ad un disguido legato alle modalità con cui avviene la predisposizione
del modulo DM110 relativo al versamento dei contributi ed il pagamento delle ritenute: si tratta di
modalità che possono ingenerare equivoci circa l’effettiva debenza delle somme de quo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di
Cagliari lamentando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
laddove esclude la consapevolezza di commettere un’appropriazione indebita e quindi la sussistenza
del reato contestato al Montisci sulla base dell’esiguità delle somme non versate e del ristretto
periodo di tempo cui si riferisce l’omissione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto. In primo luogo, infatti, la esiguità del lasso
temporale cui si riferisce l’omesso versamento e la entità, più o meno cospicua, delle somme non
corrisposte all’ente previdenziale non costituiscono di per sé elementi tali da escludere la volontà di
appropriarsi delle somme ritenute sulla retribuzione dei dipendenti a fini contributivi.
In secondo luogo giova ricordare che proprio la qualifica di imprenditore rivestita dall’odierno
imputato porta a ritenere che egli fosse a conoscenza dei propri obblighi nei confronti dell’INPS
quale datore di lavoro stante anche la diffida inviatigli dallo stesso ente previdenziale.

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Infine l’impugnata sentenza fa riferimento a non meglio precisati disguidi in cui il Montisci sarebbe
incorso e che gli avrebbero impedito il versamento delle somme relative alle ritenute previdenziali

In particolare al Motisci era stato contestato il suddetto reato in quanto, con più azioni esecutive del

ed assistenziali. Orbene il giudice di prime cure richiama in maniera generica tali disguidi e non
spiega da quali elementi ha ricavato l’esistenza di tale situazione né risultano agli atti situazioni di
disagio economico dell’imputato che, comunque, secondo l’orientamento di questa stessa Corte non
servirebbero ad escludere la responsabilità dell’imputato per l’indebita appropriazione delle somme
relative alla contribuzione assistenziale e previdenziale (Cass., Sez. 3, 33945/2001).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

Cagliari.

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