Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37797 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37797 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienza: 11/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
DI DOMIZIO ANNALISA N. IL 16/06/1966
avverso la sentenza n. 2087/2010 TRIBUNALE di PESCARA, del
11/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. 0,Q szfA
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

CP,

Ritenuto in fatto e diritto

Di Domizio Annalisa veniva rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Pescara per il delitto di cui
agli artt. 81 c.p., 2. Co. 1 ed 1 bis d.lvo. 463/83 convertito in legge n. 638/83, modificato da L.
389/89 in quanto con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di legale
rappresentante della ditta “Di Domizio Annalisa & C.”, ometteva di versare per i mesi di maggio e
giugno 2007, le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai propri

Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2011 il Tribunale di Pescara assolveva l’imputata dal
predetto reato perché il fatto non sussiste ritenendo non provata al di là di ogni ragionevole dubbio
la responsabilità della Domizio in quanto la dichiarazione riportata nel modello M/10 — inerente il
presunto versamento della retribuzione — costituisce un mero indizio dell’avvenuto versamento
della retribuzione — presupposto indefettibile ai fini della configurabilità del reato in esame — da
solo inidoneo, in assenza di opportuni riscontri, a fondare la responsabilità dell’imputata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara
per inosservanza della legge penale deducendo che il modello M/10, essendo un documento formato
dal datore di lavoro e contenente la dichiarazione relativa alle retribuzioni mensilmente corrisposte
ed alle ritenute effettuate su tali retribuzioni e coincidente con quanto registrato nel libro del lavoro,
più che mero indizio costituisce una vera e propria prova documentale ex art. 234 c.p.p. proveniente
dall’imputato, suscettibile di essere acquisita ai sensi dell’art. 237 c.p.p. e del tutto idonea a fondare
la responsabilità per il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Difatti secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 23 giugno 2003 n. 27641, il reato di cui al D.L.
12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre
1983, n. 638 e successive modifiche, non è configurabile senza il materiale esborso, anche solo in
nero (Cass. 20 gennaio 2006 n. 2641), della retribuzione, il quale, costituendo un presupposto
necessario della fattispecie criminosa, deve essere provato dall’accusa. Dunque, ai fini della
configurabilità del reato in esame, occorre dimostrare l’avvenuta corresponsione della retribuzione:
senza di essa, infatti, non può ritenersi integrata la condotta di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate, appunto, sulla retribuzione corrisposta.
Detta prova può essere fornita sia con documenti sia con testimoni e, all’occorrenza, anche
mediante elementi indiziari purché gli stessi risultino gravi, precisi e concordanti (Cass. 2 settembre
2005 n. 32848). Tra le prove documentali assumono particolare rilievo probatorio i modelli
attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’ente

lavoratori dipendenti per un importo complessivo di euro 2.308,00.

previdenziale, trasmessi dal datore di lavoro all’I.N.P.S., cioè i cd. modelli DM 10
(Sez. 3, Sent. n. 14839 /2010, Rv. 246966).
Orbene nel caso di specie l’accusa pone a fondamento della responsabilità dell’odierna imputata
proprio il modello DM110: quindi un documento di per sé idoneo a fondare la responsabilità per il
reato di cui all’art. 2 L. 683/1983. Come già precisato, infatti, in tema di omesso versamento delle
ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi
modelli ossia quelli MD 10 attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi

valutate, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle
retribuzioni stesse. Tali modelli provenienti dall’imputato hanno, invero, natura ricognitiva della
situazione debitoria esposta e fanno piena prova (art. 2709 c.c.) a carico dell’imprenditore, il quale
può evitare il procedimento penale provvedendo al versamento di quanto dovuto entro il termine di
tre mesi dalla contestazione. Sulla base di tali denunce, infatti, i funzionari dell’I.N.P.S. compiono
gli accertamenti del caso e, se constatano l’omesso versamento delle ritenute, contestano l’addebito
al trasgressore, il quale può evitare il procedimento penale provvedendo al versamento di quanto
dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione.
Dunque deve concludersi che i modelli DM/10 non costituiscono, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale di Pescara, un semplice indizio da solo inidoneo a fondare la responsabilità per il reato
contestato all’imputata ma devono ritenersi prova documentale piena dell’avvenuto versamento
della retribuzione e, quindi, della presenza del presupposto essenziale del reato di cui all’art. 2 co. 1
ed 1 bis d.lvo. 463/83.
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte di appello dell’Aquila per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello dell’Aquila.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

contributivi verso l’istituto previdenziale e le buste paga rilasciate ai dipendenti possono essere

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