Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37793 del 22/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37793 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: FERRANTI DONATELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORMENTI ANTONELLA nato a COLONNELLA il 29/01/1961

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado di appello.
udito il difensore
Per la ricorrente TORMENTI ANTONELLA è presente il difensore di fiducia avvocato
VIRGILI RITA del foro di FERMO, che esponendo i punti salienti del ricorso insiste
nell’accoglimento.

Data Udienza: 22/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona , con la sentenza in epigrafe, in parziale
riforma della pronuncia di condanna emessa il 6 dicembre 2007 ,dal Tribunale di
San Benedetto del Tronto sezione distaccata di Ascoli Piceno ,nei confronti
Tormenti Antonella, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni
colpose aggravate per intervenuta estinzione per prescrizione, maturata il 30
dicembre 2011. Confermava nel resto la sentenza di primo grado quanto alle
statuizioni civili . All’imputata, nella qualità di infermiera in servizio presso la

dell’esecuzione di una errata iniezione lombare in vena o in un vaso gluteo
lombare

( derivante da regolare prescrizione medica di somministrazione

intramuscolo di progesterone) causava colposamente un’immediata ischemia del
midollo spinale e comunque un danno midollare irreversibile ,perché la sostanza
raggiungeva il midollo spinale e cagionava a Martelli Deborah lesioni gravissime
consistite in paraplegia flaccida e anestesia toracica ,con perdita dell’organo della
deambulazione, dell’organo della minzione con ritenzione urinaria cronica,
perdita dell’organo della defecazione con incontinenza fecale cronica,
indebolimento permanente dell’organo della sensibilità e della funzione sessuale.
2. Il fatto è stato ricostruito nelle fasi di merito come segue: a Martelli
Deborah era stata prescritta dal ginecologo della Casa di Cura Stella Maris la
inoculazione per via intrannuscolo di due fiale di progesterone ; l’iniezione veniva
effettuata dalla Tormenti presso la sala travaglio della clinica su incarico del
dottor Trabucchi ,ginecologo di turno, e subito provocava nella persona offesa
un forte bruciore, cui faceva seguito la perdita della sensibilità degli arti inferiori;
dopo un breve periodo di osservazione presso la clinica, veniva trasferita
all’ospedale di San Benedetto del Tronto e ricoverata presso il Reparto di
Neurologia

,quindi trasferita presso la struttura riabilitativa di Trevi, dove

rimaneva per otto mesi e successivamente presso altri centri specializzati.
La sentenza di primo grado è integralmente richiamata dalla Corte
territoriale che , nella sia pure stringata motivazione finale ,” ritiene evidente la
responsabilità dell’imputata appellante “.Nella premessa dà atto che nel corso
dell’istruttoria era stata effettuata perizia con incidente probatorio ,e che i periti
prof.Fedeli e Pagliericcio erano poi stati affiancati in sede dibattimentale da altri
specialisti ,il Prof. Silvestrini e il Prof. Salvolini. Giudici di primo grado anche
alla luce dell’esame degli esami strumentali affermavano che ” il danno a livello
del midollo spinale non può che riferirsi ad un lesione ischemica acuta midollare
spinale medio-distale nel territorio dell’unica arteria di Adamkiewicz dimostrata
angiograficannente a livello di segmento midollare lombo-sacrale.”.e ancora che
2

Casa di Cura Stella Maris, si contesta che il 30.06.2004 , a seguito

”la presenza documentata di un’alterazione delle masse muscolari paravertebrali
e dei tessuti cutanei e sottocutanei a destra sino al livello della terza vertebra
lombare consentono di affermare che la inoculazione del farmaco è avvenuta
accidentalmente all’interno di un arteria determinando trombosi acuta del vaso
con spasmo indotto dal prodotto solubile che ha fatto risalire il prodotto iniettato
che è penetrato attraverso un radicolo-midollare in arteria ( embolia
medicamentosa )”
3. Il Tribunale ha ritenuto che l’evento fosse ascrivibile al comportamento
colposo all’imputata in quanto l’iniezione era stata fatta in una sede quella

percentuale di adipe e meno irrorata , la paziente non era stata fatta distendere
ma manteneva una posizione eretta con le mani appoggiate al lettino e che
quindi non garantiva la necessaria immobilità e rilassatezza muscolare , prima
dell’esecuzione l’imputata non effettuato correttamente la manovra di
aspirazione per verificare se nella siringa comparissero tracce di sangue o
comunque non ha ripetuto l’aspirazione o interrotto l’inoculazione ai primi
sintomi di acuto dolore manifestato dalla Martelli .
La Corte di Appello ha riportato analiticamente i corposi motivi presentati
dall’imputata ,che riprendevano anche ” stralci dell’istruttoria dibattimentale o
delle perizie ” in cui si deduceva :
– la posizione obliqua fatta assumere alla Martelli ,

era perfettamente

consentita dai manuali di scienza infermieristica e dalle prassi , che si ” limitano
ad asserire che il muscolo deve essere rilassato ” ,non può essere qualificata
come addebito di colpa .;
– circa la mancata effettuazione di una corretta iniziale prova di aspirazione,
la Tormenti ha sempre dichiarato di aver fatto tale prova e di essere risultata
negativa e che in ogni caso anche i periti nella conclusione hanno affermato ”
l’iniezione eseguita cranialmente rispetto alla regione glutea destra ha provocato
la lesione di un vaso arterioso di cui l’operatrice non si è accorta, probabilmente
anche stante la mancanza di aspirazione di sangue nella siringa che potrebbe
risultare difficoltosa per lo spasmo delle pareti del vaso lesionato. A tale
proposito in letteratura si segnala la possibilità che l’introduzione dell’ago in
arteria non sempre si associ all’aspirazione del sangue …” ,ciò per il verificarsi
del vasospasmo e la conseguente chiusura del vaso arterioso , il che
supporterebbe la tesi del cd. falso negativo ,che con motivazione non adeguata
né condivisibile ,non è stata presa in considerazione dal Tribunale .e anzi
ritenuta” talmente improbabile

e non in grado di

causale”;

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interrompere il nesso

lombare dx non corretta, anziché quella più idonea glutea, perchè con maggiore

-nessun addebito può essere mosso alla Tormenti circa il fatto di non aver
ripetuto l’aspirazione durante l’esecuzione né circa la mancata interruzione
dell’iniezione al verificarsi del dolore acuto della Martelli ,in quanto secondo e
affermazioni del perito Prof.. Pagliericcio ” in realà non c’è una regola .,è forse una
norma di buon senso perché se il problema è il dolore ,potrebbe anche aver
preso una radice diramazione nervosa “;
-quanto alla contestazione della non corretta sede per la inoculazione del
farmaco ,cioè la zona lombare craniale destra anziché quella del gluteo destro,
lombare inferiore ,meno irrorata e più adiposa, l’appellante deduceva la

anche in sede dibattimentale dai periti ,assunti a fondamento della motivazione
della sentenza di primo grado .Proponeva pertanto una diversa e alternativa
ricostruzione dei dati ricavabili dalle risultanze istruttorie secondo cui nessuna
colpa poteva essere addebitata alla imputata che aveva la possibilità di
individuare ” la zono visiva sede dell’iniezione ,quella glutea e ciò aveva fatto
secondo la normale tecnica infermieristica “.Ribadiva che -in ogni caso si è
“difronte a insufficienza ,contraddittorietà e/o incertezza del riscontro probatorio
sulla ricostruzione del nesso causale e quindi il ragionevole dubbio doveva
condurre a un esito assolutorio “;
-deduceva inoltre violazione del diritto alla prova ex art. 225 e 190 cpp in
quanto il giudice in sede dibattimentale aveva disposto su richiesta della difesa
ex art. 507 c.p.p. un’ integrazione dell’accertamento peritale con la nomina del
Neurologo prof. Silvestrini ,ma quest’ultimo si era avvalso della consulenza
specialistica del neuro-radiologo prof Salvolini che non si era limitato ha
esaminare i referti, ma aveva effettuato vera e propria consulenza specialistica,
individuando la sede della iniezione nella sede lombare e le difese non avevano
potuto nominare un consulente di parte specialista nella materia;
-deducevano nullità della parte della perizia dibattimentale che era
ascrivibile al prof Salvolini e chiedevano la rinnovazione della perizia neuroradiologica , con escussione dei consulenti di difesa e dei testimoni ammessi
ma non escussi in primo grado

Avverso la sentenza della Corte territoriale

proponeva

ricorso per

cassazione la difesa di Tormenti ,per violazione di legge e mancanza e manifesta
contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 129 cpp ,in
quanto la Corte nella brevissima motivazione ,ha ritenuto che dalla ricostruzione
dei fatti operata dai motivi di appello non si potesse giungere ad un giudizio di
piena innocenza ,”trattandosi di quadro probatorio incerto ,che non consente di

4

contraddittorietà e genericità dei termini utilizzati e delle spiegazioni offerte

pervenire ad un giudizio più favorevole della declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione “.
Lamentava che nel caso di specie poiché vi era costituzione di parte civile,
la Corte doveva valutare approfonditamente tutte le prove e la loro
contradditorietà o insufficienza, secondo quanto rappresentato nei motivi di
appello, e pervenire al proscioglimento pieno nel merito ,che doveva ritenere
prevalente rispetto alla causa estintiva del reato .
La ricorrente riproponeva

pertanto il contenuto

degli stessi motivi di

appello sopra ampiamente riportati e deduceva la nullità della sentenza per

Il Procuratore generale ha concluso come in atti

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato ,per i motivi di seguito specificati
1. La Corte territoriale ha esattamente rilevato l’intervenuto decorso del
termine di prescrizione del reato. Il fatto risale al 30.06.20\04 e il termine di
prescrizione massima di sette anni e mezzo è maturato il 30.12.2011
1.1. La illustrazione dei motivi ampiamente riportati nella sentenza
impugnata fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi
ragionevole convincimento dell’evidente innocenza della ricorrente. Sul punto,
l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di
estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione
a norma dell’art.129, comma 2,c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di
percezione ictu °culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al
vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,c.p.p. la Corte territoriale ha
correttamente evidenziato con motivazione succinta ma esauriente sia dalle
argomentazioni del primo Giudice ,che dalla illustrazione dei motivi di appello ,
integralmente riportati, l’assenza di elementi univoci dai quali potesse trarsi,
senza necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio ,peraltro richiesto
dalla stessa appellante , il convincimento di innocenza dell’imputata Negli stessi
motivi di appello inoltre si fa più volte riferimento alla contraddittorietà o
insufficienza della prova ,che in ogni caso richiede un apprezzamento ponderato

5

mancanza assoluta della motivazione .

tra opposte risultanze ,di per sé incompatibile con l’attività meramente
ricognitiva di cui all’art. 129 2comma c.p.p ( Sez, 6 n.10284 del 22.01.2014 )
2.

Ma, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al

risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal
giudice di appello ed essendo ancora pendente l’azione civile, il giudice penale,
secondo il disposto dell’art.578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l’estinzione del
reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell’azione civile. In questi
casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra
e il giudice dell’impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l’esistenza di

fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal
primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello.
2.1. Con riguardo, in particolare, all’impugnazione proposta anche in
relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione
(Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.24397601), trova applicazione il
principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di
tale principio, normativamente previsto dall’art.76, comma 2,c.p.p., secondo il
quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado
del processo», il giudice di legittimità è tenuto a verificare l’esistenza dei
presupposti per l’affermazione della responsabilità penale ai soli fini della
pronuncia sull’azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reato.
Tale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba
ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche
nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia
necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.
2.2.Corollario di questo principio generale è che l’immanenza viene meno
soltanto nel caso di revoca espressa e nei casi di revoca implicita previsti
dall’art.82, comma 2,c.p.p. (mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio
di primo grado o di promozione dell’azione davanti al giudice civile)che non
possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate
(Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013 ,DeIuliis,Rv. 25719901;Sez. 6, n.48397 del 11/
12/2008,Russo,Rv. 24213201;Sez. 4, n.24360 del 28/05/2008,Rago,Rv. 240942
01; Sez.5, n.12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.23453601; Sez.6, n.25723 del
6/05/2003, Manfredi, Rv. 22557601; Sez.1, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv.
21132301).

3. Esaminando, dunque, i motivi di ricorso, va osservato che la presente
impugnazione si fonda, essenzialmente, sulla tesi secondo la quale i giudici di
merito avrebbero travisato l’esito dell’istruttoria dibattimentale, che non avrebbe
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tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il

consegnato la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che la
condotta colposa della Tormenti è stata causa delle lesioni gravissime riportate
dalla Manfredi
La censura della ricorrente è fondata nella parte in cui lamenta che la Corte
d’appello non ha esaminato e valutato agli effetti dei capi che attengono agli
effetti civili i motivi di appello proposti dall’imputata ,limitandosi ad affermare
che “quanto all’azione civile non risulta formulata con l’atto di gravame alcuna
specifica censura autonomamente esaminabile ”
Si tratta di una decisione per questa parte illegittima proprio in ragione

gravame in funzione del giudizio di responsabilità agli effetti civilistici
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti , recentemente precisato che,
nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla
responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento
del ricorso per cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della
sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a
norma dell’art.622c.p.p.. (così Sez.U.n.40109 del 18.07.2013,Sciortino Sciortino,
Rv. 256087 ; Sez 5 ,3869 del 7.04.2014 Rv 262175 ).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia
per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui
rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di
cassazione .

Così deciso il 22 giugno 2018

dell’omesso esame e della omessa conseguente motivazione sui punti di

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