Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37792 del 13/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37792 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EMANUELLI GONGORA JUAN ALEXANDER nato il 17/06/1983

avverso la sentenza del 14/12/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Data Udienza: 13/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22 dicembre 2017 la Corte d’Appello di Salerno confermava
la condanna resa dal G.I.P. del Tribunale cittadino nei confronti Emanuelli Gongora Juan
Alexander quale responsabile del reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, limitatamente al
trattamento sanzionatorio. Osserva che la sentenza di primo grado era precedente

favorevole, la cornice edittale dell’art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90 e che la Corte di
Appello non aveva tenuto conto della novella legislativa, confermando la pena irrogata in
prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come correttamente osservato dalla difesa del Gorgora, la Corte territoriale si è
limitata a confermare, ritenendola congrua e proporzionata alla gravità del fatto, la pena
irrogata in prime cure all’imputato, senza tenere conto delle modifiche apportate
all’art.73, comma 5, D.P.R. n.309/90, dalla legge n.79/2014 sia in relazione alla sua
qualificazione come fattispecie autonoma di reato e non come circostanza attenuante, sia
in relazione al trattamento sanzionatorio.
La Corte di conseguenza, pur potendo applicare in concreto la medesima pena,
avrebbe dovuto fornire sul punto una specifica e congrua motivazione, che
nell’impugnata sentenza è stata invece omessa.

3. Di qui l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la
declaratoria di irrevocabilità della pronuncia di condanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia
per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato.
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