Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37791 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37791 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
KANANI KLODIAN

n. il 23.07.1983

avverso l’ordinanza n. 2510/12 del Tribunale – sezione riesame – di
Torino dell’11.02.2013.
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita in UDIENZA CAMERALE del 4 luglio 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Mario
Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO
KANANI KLODIAN ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza, in epigrafe
indicata, del Tribunale di Torino – sezione riesame -con cui ha disposto la sua
custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell’appello interposto dal P.M.
avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale dello stesso capoluogo in data
29.11.2012, che aveva respinto la richiesta dello stesso P.M. di emissione di
ordinanza cautelare in carcere in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla pretesa

gli elementi indizianti su cui si basa l’impugnata ordinanza sono costituiti: a)dalla
presenza all’interno dell’autovettura di proprietà del ricorrente del quantitativo di
droga prelevato dal coindagato Braci Bardhok alla vista dei militari operanti e dal
rinvenimento della somma di danaro di €1.200,00 sulla sua persona e di altri C
4.980,00 rinvenuti presso la sua abitazione e, precisamente, nel cassetto del
comodino posto a fianco del suo letto.
Quanto a quest’ultimo elemento si censura l’impugnata ordinanza sul
punto per la evidente illogicità della motivazione. Invero, come emerge dal
verbale di udienza ex art. 310 c.p.p., la difesa aveva prodotto 3 fatture rilasciate
il 31.10, 7.11 e 1.12 2012 dal Banani alla Edil Merko comprovanti l’attività di
artigiano carpentiere da lui espletata in favore della ditta, nonché due assegni a
definizione di un sinistro stradale che ha visto coinvolto anche il Kanani, a
giustificazione del danaro trovato in suo possesso. Si precisa che è del tutto
verosimile che la somma, rinvenuta sulla sua persona, sia frutto del lavoro di
carpentiere in favore ella menzionata ditta edile proseguito in maniera non
regolare senza emissione di fatture, in ragione del momento storico di grave
difficoltà economica e finanziaria, considerazione questa del tutto non tenuta in
conto dal Tribunale.
Quanto all’altra somma, la documentazione prodotta dà ampia contezza
della giustificazione addotta, ma non considerata nell’impugnata ordinanza.
Ciò posto, si evidenza anche come fosse verosimile la giustificazione
(quella di aver dato un passaggio al Braci all’insaputa della detenzione da parte
di costui della droga) in ordine alla sua presenza in auto al momento
dell’intervento dei Carabinieri. D’altronde il Braci ha escluso ogni qualsiasi
coinvolgimento del ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente
‘caduta in sequestro.
Che il ricorrente fosse nella più assoluta buona fede lo dimostra il suo
comportamento subito dopo il controllo da parte dei due carabinieri allorquando
il milite che era rimasto in sua compagnia si è dovuto allontanare per dare man

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Si espone che

forte al collega che aveva inseguito il Braci. Avrebbe ben potuto approfittare di
tale situazione per allontanarsi, ma non lo ha fatto, non disfacendosi neanche
della somma di danaro.
Con atto, del 4 luglio 2013, la Difesa del ricorrente ha depositato motivi
nuovi, allegando copie di documenti, con cui si sostiene che la droga non fu
trovata sull’auto del KANANI. Inoltre, quanto al possesso della somma di denaro
rinvenuto presso l’abitazione del ricorrente si rappresenta che solo dopo la
presentazione del ricorso gli assegni, comprovanti l’avvenuto risarcimento in

inviati dalla Banca Reale, per conto della Italiana Assicurazioni, alla dott.ssa
Angela Azzurra Devito, iscritta nel registro dei praticanti presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.
Il ricorso non può trovare accoglimento, laddove si risolve in una censura
sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento
impugnato che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non
palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne’ manifestamente illogico,
ne’ viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema
di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è
compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione
può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza,
completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa,
le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da
detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella).
Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare “nel
merito” il quadro probatorio a carico evidenziato dal Tribunale, allontanando da
sé ogni sospetto circa la detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta in
possesso del coindagato Braci Barddhok, che poco prima dell’intervento dei
carabinieri era stato visto dai militari trovarsi all’interno dell’autovettura di
proprietà di esso KANANI, e giustificando il possesso di una somma di danaro,
certamente rilevante (C 1.200,00 sulla sua persona al momento dell’arresto ed
altri C 4.980,00 presso la sua abitazione), adducendo che trattatavasi di proventi
derivanti dalla sua attività lavorativa di carpentiere e di una somma ricevuta a

favore della madre del ricorrente Lika Dita per un infortunio stradale, erano stato

titolo di risarcimento danni per un incidente stradale in cui era stata coinvolta la
madre.
La motivazione

posta a base dell’ordinanza impugnata relativa al

ritenuto concorso del KANANI con il Braci nella detenzione della sostanza
stupefacente caduta in sequestro (1,5 Kg di cocaina) basata sulla con testualità
del rinvenimento del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente che
poco prima era detenuta nell’autovettura del ricorrente dalla inverosimiglianza
dlele giustificazioni addotte circa il possesso di una considerevole somma di

libertate. Infatti, non può essere dimenticato che, in tale materia, la nozione di
“gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso
modo del termine “indizi” inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un
motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la “prova logica o
indiretta”, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art.
192 c.p.p., comma 2,) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso
massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece,
è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio
di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati
addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1
marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito
della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l’art. 273 c.p.p., al comma
1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli
commi 3 e 4, ma non dell’art. 192 c.p.p., il comma 2, che prescrive la precisione
e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli
indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi
criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i
requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass.,
Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;nonché, più di recente, Sez. 4^, 21 giugno 2005,
Tavella).
La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione
gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto
della ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della
rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz’altro grave nei
termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che,
attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità
del prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza
(cfr. Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).

danaro è esaustiva, specie ove si consideri che si tratta di una decisione de

Il motivo aggiunto non assume rilevanza nell’economia difensiva in
quanto, indipendentemente dall’accertare ove in precedenza il Braci detenesse la
sostanza stupefacente, è certo che al momento dell’intervento dei carabinieri egli
la deteneva all’interno dell’autovettura. Circa la consapevolezza da parte del
ricorrente di tale detenzione, il ragionamento seguito dal Tribunale si basa su
massime di esperienze essendo del tutto improbabile che il Braci non avesse
messo al corrente il KANANI dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, e
d’altronde la giustificazione resa circa il possesso della somma di € 1.200,00 in

congrua non avendo fornito ai verbalizzanti elementi concreti utili per identificare
il datore di lavoro.
Quanto alla documentazione allegata ai motivi nuovi, depositati il giorno
dell’udienza innanzi a questa Corte, si osserva che, in tema di ricorso per
cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l’art. 311, comma
quarto, cod. proc. pen. pur consentendo in via eccezionale, prima dell’inizio della
discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della
decisione già oggetto di impugnazione, non autorizza la produzione di documenti
che, restando quest’ultima disciplinata dalle regole generali sul procedimento di
legittimità (artt. 127 e 311, comma quinto, cod. proc. pen.) deve perciò
intervenire al più tardi cinque giorni prima dell’udienza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 92 disp. Att. c.p.p..
Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in R

a alla pubblica udienza del 4 luglio 2013.

contanti, rinvenuti sulla sua persona al momento dell’arresto,appare non

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