Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37790 del 26/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37790 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERGIO SALVATORE N. IL 15/01/1962
avverso la sentenza n. 813/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 26/06/2015

Ritenuto:

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando
violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità
del reo. La concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di
giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la
personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di
dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2 novembre 1993;
Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio
1985). Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o,
comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. II n. 3609, 1 febbraio
2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia
congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando
difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a
favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
— che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza alla capacità a delinquere dell’imputato in
ragione dei precedenti penali;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente
infondato) e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) —
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 26/6/2015

— che la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 22/5/2014, ha riformato,
rideterminando la pena originariamente inflitta alla luce della sentenza 32\2014 della Corte
Costituzionale, la sentenza in data 20/12/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Palmi, che aveva affermato la responsabilità penale di SERGIO Salvatore per il reato di cui
agli artt. 110, cod. pen., 73 d.P.R. 309\90 (illecita detenzione di 368 piante di marijuana e di gr. 20
della medesima sostanza in Sinopoli, 21/11/2011);

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