Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3779 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3779 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
LECCE
nei confronti di:
DE MICHELE PIERO N. IL 02/08/1976
avverso l’ordinanza n. 183/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. pp rok,0 404 Ev et-t-t i a-, Lo-

e

c.JJ-o

Uditi difensor Avv.;

o et

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 3.10.2014 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha accolto il ricorso proposto da De Michele Piero
avverso l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore
generale della Repubblica presso la medesima Corte territoriale il 21.05.2014,
che aveva determinato in anni 30 di reclusione e C 1.500 di multa la pena da
espiare, con decorrenza dal 6.03.2014, nei confronti del De Michele, in forza del
residuo di anni 3 mesi 8 giorni 18 e C 1.500 risultante da un primo cumulo
parziale e dell’ulteriore pena di anni 29 mesi 5 di reclusione inflitta con sentenza

in data 15.07.2008 della Corte d’assise d’appello di Lecce per reato commesso il
3.03.2004, previa applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
sul totale della pena detentiva di anni 33 mesi 1 giorni 18 di reclusione.
La Corte territoriale riteneva illegittima l’esclusione dal provvedimento di cumulo
delle pene già espiate per reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione
penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da
eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie
sentenze, o dal ritardo nell’effettuazione delle operazioni di cumulo da parte del
pubblico ministero; rilevava che il criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod.
pen. doveva essere applicato prima della detrazione delle pene già espiate, del
presofferto in regime di custodia cautelare e dei periodi di liberazione anticipata,
in quanto incidenti sulla pena concretamente eseguibile; riteneva che tali principi
dovessero trovare applicazione anche nel caso – come quello in esame – di
formazione di cumuli parziali per effetto della commissione di nuovi reati durante
o dopo l’espiazione della pena per altri titoli di reato.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’appello di Lecce, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 663
cod.proc.pen. e 78 cod.pen., nonché vizio di motivazione dell’ordinanza
impugnata, di cui chiede l’annullamento senza rinvio.
Il ricorrente deduce la correttezza giuridica della formazione di due cumuli
parziali di pena, in relazione alla commissione dopo la precedente carcerazione,
interrotta il 22.06.2002, del nuovo reato per il quale era stata inflitta la pena di
anni 29 mesi 5 di reclusione, rilevando che da ciascuno dei cumuli andava
detratto il preespiato e il presofferto di rispettiva competenza, applicando quindi
il criterio moderatore del cumulo giuridico sul totale risultante, e detraendo infine
la liberazione anticipata maturata successivamente.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. Il De Michele, a mezzo del difensore, ha depositato memoria con cui chiede il
rigetto del ricorso sul presupposto dell’illegittimità delle pretesa di detrarre il
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presofferto dai cumuli parziali prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Costituisce principio acquisito, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Corte in tema di esecuzione di pene concorrenti che siano state inflitte con
distinti provvedimenti di condanna, che, qualora durante l’espiazione di una
determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il
condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico

cumulare tra loro le pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato al
quale sì riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio
moderatore dell’art. 78 cod.pen. e detrazione dal risultato del relativo presofferto
(oltre che degli eventuali periodi di liberazione anticipata concessi in relazione a
tale periodo di espiazione), e quindi procedere a un nuovo cumulo comprensivo
della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente
commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via, in applicazione
del medesimo criterio, fino all’esaurimento delle pene concorrenti irrogate per i
reati successivi; con la conseguenza che il criterio moderatore della pena,
previsto dall’art. 78 cod.pen., non opera nel caso, disciplinato dall’art. 80 cod.
pen., di concorso di pene inflitte con sentenze diverse se diversi sono anche i
tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari sofferte, imponendosi in
tal caso la formazione di cumuli differenti, a ciascuno dei quali il criterio
moderatore del cumulo giuridico sarà applicabile solo nel caso in cui la pena
derivante dal relativo cumulo parziale sia superiore ai limiti fissati nell’art. 78
(Sez. 1 n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809; Sez. 1 n. 40252 del 26/04/2012,
Rv. 253668; Sez. 1 n. 45775 del 2/12/2008, Rv. 242574; Sez. 5 n. 39946
dell’11/06/2004, Rv. 230135).
In presenza dì una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in
tempi diversi, non è dunque consentito procedere a un unico cumulo delle pene
concorrenti e detrarre poi, da detto cumulo, la somma complessiva dei periodi di
presofferto, qualora i periodi di carcerazione si riferiscano a condanne per reati
commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione, poiché tale
modalità di scomputo del presofferto violerebbe la regola stabilita dall’art. 657
comma 4 del codice di rito, secondo la quale l’esecuzione della pena non può
precedere la commissione del reato: in tal caso è pertanto necessario procedere
alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi,
delle detrazioni che devono essere operate e con applicazione, prima sui cumuli
parziali e poi su quello finale, del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.pen..
In definitiva, il disposto dell’art. 78 primo comma n. 1 cod. pen., secondo cui la

cumulo delle pene, ma occorre procedere a più cumuli parziali, nel senso di

pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive
temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non
deve essere inteso nel senso che il pluricondannato non possa essere detenuto,
nel corso della vita, per un periodo complessivamente eccedente tale limite,
poiché ciò equivarrebbe a un’inammissibile garanzia di impunità per qualsiasi
reato (successivamente) commesso da soggetti che abbiano già scontato una
pena pari ad anni trenta di reclusione.
3. Di tali principi l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, in

cumuli parziali con riguardo (l’uno) alle pene già eseguite o in corso di espiazione
alla data del nuovo reato commesso dal condannato il 3.03.2004 e (l’altro) alla
pena di anni 29 mesi 5 di reclusione inflitta per quest’ultimo reato maggiorata
del residuo della pena detentiva ancora da scontare (anni 3 mesi 8 giorni 18 di
reclusione) in forza del primo cumulo, facendo quindi applicazione del criterio
moderatore dell’art. 78 cod. pen. sul relativo totale (di anni 33 mesi 1 giorni 18
di reclusione), ha poi erroneamente ritenuto che dal cumulo giuridico di anni
trenta di reclusione andassero detratti i periodi di carcerazione presofferti in
relazione alle pene incluse tanto nel primo quanto nel secondo provvedimento di
cumulo, incorrendo così nella violazione della regola sancita dall’art. 657 comma
4 del codice di rito, che vieta l’imputazione del presofferto alla pena da espiare
per un reato che sia commesso successivamente.
I periodi di presofferto vanno invece scomputati, così come dedotto nel ricorso
del procuratore generale, dalle pene rispettive incluse nei cumuli parziali di
competenza, senza che ciò comporti alcuna (paventata) violazione del principio
per cui il presofferto deve essere detratto dalla pena effettiva da scontare,
proprio perché la relativa detrazione deve essere effettuata, per ciascun cumulo
parziale, dal cumulo giuridico (e non da quello meramente materiale) delle pene
in esso incluse, quale risultante dall’applicazione dei criteri moderatori previsti
dall’art. 78 cod. pen..
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte
d’appello di Lecce per nuovo esame dell’istanza del De Michele, da compiersi nel
rispetto dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Lecce.
Così deciso il 26/11/2015

quanto, pur muovendo dall’esatto presupposto della necessità di formare più

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