Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3779 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3779 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANARELLI PAOLO N. IL 07/02/1968
avverso l’ordinanza n. 308/2012 TRIBUNALE di PESARO, del
21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHIà .
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.

t4A

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pesaro, provvedendo sull’opposizione proposta da Vathi
Bukurie, quale terza intestataria del bene, avverso il decreto con cui lo stesso
Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, di
un immobile riferibile a Canarelli Paolo, confermava il decreto opposto.
Il Tribunale dava atto che, in pari data, era stata emesso decreto di confisca
sullo stesso immobile ai sensi dell’art. 154 D. L.vo 159 del 2011, cosicché ogni

che aveva applicato il vincolo definitivo; comunque l’opposizione doveva ritenersi
infondata per le ragioni poste a fondamento del provvedimento di confisca.

2. Ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. il difensore di
Paolo Canarelli, deducendo motivazione apparente ed erronea applicazione degli
artt. 322 ter cod. pen. e 24 D. L.vo 159 del 2011.
La difesa contesta la valutazione del Tribunale circa la provenienza
delittuosa dei capitali investiti per l’acquisto dell’immobile e l’interposizione
fittizia nell’intestazione del bene. La valutazione si fonda su una mera
presunzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D. L.vo 159 del 2011, che ammette
la prova contraria.
La confisca non poteva essere disposta nei confronti del Canarelli sulla base
della mera circostanza della convivenza con la Vathi per qualche anno; né era
provata la provenienza delittuosa del denaro.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente non era legittimato al ricorso avverso il provvedimento di
sequestro, tenuto conto che egli non aveva proposto opposizione e, comunque,
mancando egli di interesse, alla luce della tesi della non appartenenza allo stesso
del bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.

In primo luogo Canarelli Paolo ha proposto ricorso per cassazione avverso il
provvedimento adottato a seguito di opposizione al sequestro proposto da Vathi
Bukurie: in tale opposizione era stato dedotta l’inoperatività della presunzione

2

questione sul vincolo provvisorio era stato superata e risolta dal provvedimento

relativa di cui all’art. 26 DS. L.vo 159 del 2011 e il difetto di elementi per riferire
a Canarelli Paolo l’immobile in sequestro, che si affermava essere stato
acquistato con denaro della Vathi o dei suoi familiari.
Il ricorrente non è, quindi, legittimato in quanto non era il soggetto che
aveva proposto opposizione.

In secondo luogo, la stessa tesi sostenuta congiuntamente da Canarelli e
dalla Vathi nelle fasi precedenti – che, cioè, l’immobile sequestrato non è

conseguenza che l’intestazione alla stessa della proprietà non è affatto fittizia,
ma corrisponde alla situazione reale – comporta il difetto di interesse di Canarelli
a proporre ricorso, trattandosi – secondo la sua prospettazione – di soggetto non
proprietario del bene.

In terzo luogo, correttamente il Tribunale di Pesaro ritiene superata ogni
questione concernente il sequestro a seguito dell’adozione della confisca del
bene: il sequestro è finalizzato alla confisca e costituisce un provvedimento
temporaneo e cautelare; ne consegue che diviene inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse il ricorso che sia stato proposto avverso il
provvedimento di sequestro quando, nelle more, sia intervenuto quello di
confisca (Sez. 1, n. 3999 del 28/09/1994 – dep. 15/11/1994, Lorè, Rv. 199462).

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 7 novembre 2013

~TATA

riconducibile a Canarelli, ma è stato acquistato con denaro della Vathi, con la

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