Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37789 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37789 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CECCIO AGATINO nato a MESSINA il 08/03/1973

la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
avverso la
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso.

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Ceccio Agatino dal Tribunale di
Messina, con la quale questi è stato giudicato responsabile del reato di illecita
cessione di 2,3 grammi di marijuana a Angela Maria Catanzaro e condannato
alla pena ritenuta equa.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del

difensore di fiducia, avv. Rosario Scarfò, deducendo la manifesta illogicità della
motivazione, per aver la Corte di Appello disconosciuto l’esistenza di alternative
ipotesi logiche; in particolare le prove confermano la possibilità che la Catanzaro
fosse in possesso dello stupefacente rinvenutole prima ancora che incontrasse
l’imputato, e non l’avesse quindi ricevuto da questi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché il motivo è aspecifico.
Il ricorrente non tiene nella dovuta considerazione il consolidato
insegnamento di questa Corte per il quale il ricorso per cassazione è
inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (ex multis Sez. 4,
n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
Nel caso che occupa già con l’appello era stata sottoposta al giudice di
secondo grado la tesi che la donna detenesse la droga prima ancora che si
incontrasse con il Ceccio. Essa era stata respinta dalla Corte di Appello
osservando che dal contenuto di una conversazione intercorsa tra i due la sera
del giorno nel quale era stato operato il controllo da parte degli operanti e di
un’altra intervenuta il 17.6.2010. Il ricorrente osserva che da tali comunicazioni
si può dedurre anche una diversa ricostruzione; ma ciò non concreta alcun vizio
di manifesta illogicità della motivazione. Né viene in considerazione la regola di
giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poiché
essa rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca
nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo
la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova
(Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 – dep. 09/06/2017, D’Urso e altri, Rv.
270108).

2

2.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.

ammende.

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