Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37782 del 29/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37782 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOTI MARIA RITA N. IL 24/02/1982 parte offesa nel procedimento
FOTI VINCENZO N. IL 25/09/1940 parte offesa nel procedimento
c/
DI STEFANO GIUSEPPE ALESSIO N. IL 18/03/1969
FRICIA MARCO N. IL 06/07/1965
GRANDE VALERIO N. IL 21/09/1951
D’ARRIGO CORRADO N. IL 07/04/1959
BLANDINI GAETANO ETTORE ELIO N. IL 09/11/1957
RENDA MARTINA N. IL 09/08/1958
BARONE FABIO N. IL 18/12/1969
INSERRA FRANCESCO CARMELO N. IL 20/07/1969
BLANCO SALVATORE N. IL 28/12/1953
PASSANISI MAURIZIO N. IL 14/02/1960
STANCANELLI UGO N. IL 31/10/1954
IUCOLANO VINCENZO N. IL 10/05/1950
SEMINARA PIETRO ATTILIO N. IL 27/04/1946
VENTURA FAUSTO N. IL 05/06/1944
avverso l’ordinanza n. 1746/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
le conclusioni del PG Dott. e
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LA

e

Data Udienza: 29/05/2013

FATI-0 E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Catania, con provvedimento depositato il 21/6/2012,
dispose l’archiviazione del procedimento n. 1746/12 RG GIP iscritto nei confronti
di Di Stefano Alessio + 13, concernente le indagini preliminari per il reato di cui
all’art. 589, cod. pen., ai danni di La Piana Angela, deceduta il 9/8/2008 a causa
di sopravvenuta polmonite nosocomiale a sèguito di ricovero per intervento di
decompressione midollare e stabilizzazione di una frattura alla colonna

defunta.

2. Foti Maria Rita e Foti Vincenzo, entrambe persone offese, proponevano ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di cui detto adducendo la mancanza
assoluta di motivazione.
Secondo l’assunto impugnatorio il G.I.P. si era limitato alla mera elencazione
delle risultanze delle varie consulenze e con inaccettabile sintesi aveva disposto
l’archiviazione, senza spiegare le ragioni per le quali aveva reputato inattendibile
la consulenza svolta dal C.T.U. nel processo civile intentato per il medesimo
fatto; oltre ad avere del tutto obliterato le conclusioni del C.T. delle persone
offese. Infine, aveva omesso di prendere in esame le fondate perplessità
riguardanti la gestione della cartella clinica della paziente poi deceduta.

3.

Il P.G. in Sede concludeva per iscritto chiedendo la declaratoria

d’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, attraverso l’improprio richiama della categoria del vizio di legge per
assoluta mancanza di motivazione, finisce con l’avanzare istanza di riesame del
vaglio di congruità, in sede di legittimità, della scelta del G.I.P., assolutamente
preclusa per espressa disposizione di legge.
Va, infatti, riaffermato che il ricorso avverso il provvedimento con il quale viene
disposta l’archiviazione è ammesso solo ove resti conclamata violazione delle
regole poste a garanzia del contraddittorio, esclusi i vizi motivazionali, siccome si
trae piuttosto inequivocamente dal combinato disposto degli artt. 409, comma 6
e 127, comma 5, cod. proc. pen. (Cass., Sez. I, 7/2/2006, n. 8842; Sez. II,
11/12/2007, n. 1452/06).
Inoltre, deve ricordarsi che il difetto di motivazione, di cui al comma 3 dell’art.
125, cod. proc. pen., costituisce violazione di legge solo ove il giudice abbia
omesso del tutto di motivare o si sia avvalso di motivazione meramente
apparente, stante che il vizio motivazionale, nel resto, può essere dedotto solo

vertebrale, disattendendo l’opposizione dei prossimi congiunti ed eredi della

nell’ambito della tassativa previsione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso in esame, al contrario dell’asserto dei ricorrenti, il giudice ha reso
motivazione in ordine alle ragioni che lo avevano indotto ad accogliere la
richiesta del P.M. e, fermo restando che il medesimo non è tenuto a prendere in
analitica rassegna tutte le prospettazioni al fine di escluderle esplicitamente, ben
potendosi limitare a condividere il percorso logico-argomentativo che, anche solo
implicitamente smentisca le alternative, le critiche qui sollevate attengono,

5. Dall’inammissibilità del ricorso proposto dai ricorrenti discende la di loro
condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria
stimata di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentid pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di €. 300,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 29/5/2013

Il presid nte

all’evidenza, al contenuto della motivazione, in questa sede non censurabile.

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