Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37781 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37781 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 11594\13

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

BUSHI Sazan, n. in Albania il 6\4\1973

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di
Bologna, del 10\1\2013 (n. 2\2013);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vito
D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 28/05/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato,
lamentando :
2.1. il vizio della motivazione in ordine all’imputazione associativa, in quanto gli
elementi spionistici acquisiti non avevano trovato sul punto alcun riscontro, si che la
motivazione si rilevava del tutto erronea ed apodittica;
2.2. il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenza cautelari. Invero la
precedente adozione di misure cautelari per fatti di droga, avevano mostrato come
idonea a garantire le esigenze di prevenzione sociale, misure meno afflittive. Non si
comprendeva, pertanto come, in relazione ad una ulteriore misura “a catena”,
adottata a distanza di due anni dal fatto, doveva ritenersi necessaria la custodia
carceraria, a fronte del fatto che non essendo stati trovati nel corso della
perquisizione, né droga, né strumenti da taglio, non poteva più ritenersi attuale la
consumazione della attività criminosa.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Preliminarmente va ricordato quali siano i limiti del sindacato della Corte di
Cassazione in materia cautelare. In particolare è stato più volte ribadito che
“l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’
alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi
compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice
cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame. Il
controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al
fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)
l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento” (Cass. IV, n. 2050\96,
imp. Marseglia, rv. 206104; Cass. Sez. III, Sentenza n. 40873\2010, imp. Merja, rv. 248698).

3.2. Orbene, quanto ai gravi indizi, ha osservato il Tribunale che per i reati fine
emergevano non solo dalle indagini svolte, ma anche dalla stessa confessione del
Bushi. Quanto all’imputazione associativa, le intercettazioni telefoniche ed ambientali
avevano consentito di acclarare lo stabile legame tra i cugini Bushi Sazan e Vladimir
con il fornitore di droga Mitralozi Islam ed i sui adepti. La reiterazione e serialità degli
acquisti, il rapporto confidenziale con il Mitralozi; l’esplicito riconoscimento del ruolo di
capo di quest’ultimo, lasciavano trasparire lo stabile inserimento dei cugini Bushi nella
organizzazione criminale facente capo al predetto Mitralozi.
Quanto alle esigenza cautelari, sebbene al momento dell’arresto l’indagato si trovasse
sottoposto a misura cautelare coercitiva meno gravosa per altri fatti di droga, l’esito
delle indagini e la sussistenza dell’imputazione associativa, evidenziavano un diverso

2

1. Con provvedimneto del 10\1\2013 il Tribunale del Riesame di Bologna confermava
l’ordinanza del locale G.I.P. con la quale in data 6\12\2012 era stata adottata la
misura della custodia cautelare carceraria nei confronti di Bushi Sazan per diversi
episodi di delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 e per associazione per delinquere
finalizzata all’illecito traffico (art. 74).

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesscval
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 1°, ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2013
Il Consi

re estensore

Il Pre idente

spessore criminale del Bushi e la sua pericolosità sociale che rendevano necessaria
l’adozione ed il mantenimento della misura più gravosa.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere che il Tribunale di Bologna
abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico – giuridici,
su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame e che la difesa del ricorrente, per contro,
si sia limitata a riproporre in sede di legittimità questioni che comunque i giudici del
merito avevano già correttamente affrontato e risolto, sì da rendere incensurabile il
provvedimento in questa sede di legittimità.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento a
favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000=.
P.Q.M.

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