Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37780 del 08/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37780 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL PRETE ANTONIO, nato a GRUMO NEVANO il 15/03/1969

avverso la sentenza del 19/04/2017 della Corte di cassazione di Roma
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
procuratore generale Giovanni Di Leo, che conclude per l’inammissibilità del
ricorso.
Udito il difensore, avv. Campana Saverio, in difesa di Del Prete Antonio, che
insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Del Prete Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre ex art. 625 bis
cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte di cui in epigrafe, con cui era
stato dichiarato inammissibile il ricorso per mezzo del quale aveva dedotto, tra
l’altro, violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca di
beni appartenenti alla moglie Crispiano Annunziata, disposta ex art. 12 sexies I.
7 agosto 1992, n. 35.

Data Udienza: 08/05/2018

2.

La Corte d’appello, si osserva, avrebbe erroneamente ed

immotivatamente riferito la disponibilità effettiva di detti beni al ricorrente sulla
base di mere presunzioni, senza considerare gli esiti della consulenza tecnica di
parte prodotta in giudizio da cui sarebbe emersa la lecita accumulazione di
autonome risorse finanziarie da parte della terza interessata.
Trattandosi di valutare la posizione di un terzo, non avrebbe trovato
applicazione il principio della non necessaria derivazione dei beni dal reato di
riferimento, con la necessità da parte della Corte territoriale di indagare sul

3. Investita della questione questa Corte, pur riportando graficamente il
relativo motivo per come espresso nel ricorso a pagina 17 della sentenza, ne ha
omesso qualsivoglia valutazione. Né tale omissione può qualificarsi apparente,
poiché la relativa censura non risulta assorbita, implicitamente o esplicitamente,
in altro motivo, in tal modo determinando una decisione diversa da quella che,
qualora esaminata la deduzione, la Corte avrebbe adottato sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché non previsto,
quanto alla disposta confisca, dall’art. 625 bis cod. proc. pen.

2. Deve premettersi come la natura del ricorso ex art. 625 bis cod. proc.
pen., strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, ne
impone una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici, non estensibile
oltre i casi in esse considerati.
Da tanto consegue l’esclusione della proposizione del ricorso straordinario
per errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca
di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna.
Deve, infatti, rinviarsi all’ormai pacifico orientamento di questa Corte, che si
condivide, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile, ai sensi dell’art. 625
bis c.p.p., da parte ed “a favore” del solo “condannato” e, conseguentemente,
contro una decisione della Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando
inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna (Sez. 6, n.
20684 del 09/05/2016, Mastropietro e altro, Rv. 266745; sez. 5, n. 43416 del
17/07/2009, Seidita, Rv, 245090).

2

nesso di pertinenzialità.

3. Da quanto sopra discende l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso, il 08/05/2018.

spese processuali e di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

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