Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3778 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3778 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE SALERNO nei confronti di:
TRIBUNALE NOCERA INFERIORE
con l’ordinanza n. 7103/2014 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
29/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/11/2015

1. Il conflitto va dichiarato insussistente.
ratione lod, per ragioni di
1.1 II Tribunale di Nocera Inferiore declina la competenza
connessione, ritenendo quella del Tribunale di Salerno. I fatti che eserciterebbero la vis
attrattiva sono quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno, trasmessa ed allegata agli
atti (n. 668/12 nel proc. 14566/12) del 19-11-2012. Si tratta di sentenza di applicazione
2

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. VIOLA A.P., sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha chiesto dichiararsi la
competenza del Tribunale di Nocera Inferiore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 settembre 2014 il Tribunale di Nocera Inferiore declinava la
competenza per territorio, per ragioni di connessione, in ordine ai reati ascritti a Christian
Citarella, Giovanni Citarella e Alfonso Faiella. Disponeva la restituzione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Si assumeva che i reati ascritti erano
“manifestamente connessi” a quelli giudicati
presso il Tribunale di Salerno. Erano fatti
ricadenti nel medesimo arco, di guisa che sussistevano tutte le condizioni di connessione: sia
quella relativa all’identità degli imputati, sia quella relativa all’esecuzione del medesimo
disegno criminoso, sia quella del cd. nesso teleologico. Era evidente che il P.M. avesse
contestato nel giudizio pendente a Salerno un’ipotesi associativa, punita con pena pari ad anni
nove mesi quattro di reclusione. Non ostava alla declinatoria di competenza territoriale la
circostanza che i processi si trovassero in fase diversa, alla luce della sentenza delle SS UU
di questa Corte n. 27343/2013, secondo cui l’art 16 cod. proc. pen. contemplava un autonomo
criterio attributivo di competenza, di tal che non si richiedeva la pendenza dei processi nello
stesso stato e grado.
2. Denuncia conflitto negativo di competenza il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale
di Salerno. Osserva che il procedimento n. 10832/14 a carico di Citarella Giovanni, Citarella
Christian e Faiella Alfonso aveva ad oggetto i reati di associazione per delinquere finalizzati alla
commissione di violazioni penali tributarie (omessa dichiarazione; dichiarazione infedele,
emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazioni fittizie). L’associazione aveva
decorrenza dall’anno 2005; dal 2008 al 2012 erano stati, poi, commessi i reati tributari e, dal
1996 al 2012, i reati di intestazione fittizia; dal 1997 ad oggi la condotta associativa
finalizzata alla commissione del riciclaggio. Il procedimento, che avrebbe esercitato la vis
attrattiva, era quello n. 14566/12, iscritto per un’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata
alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione falso in atto
pubblico e turbativa d’asta) formatasi ed operante a Salerno tra il 2005 ed il 2012. Era stato
definito con sentenza di applicazione di pena. La ricostruzione operata dal giudice che aveva
declinato la competenza si fondava sulla circostanza, pur non espressamente indicata, che i
reati fiscali erano strumentali all’acquisizione di fondi occulti per il pagamento delle tangenti. Il
Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno osserva che, per l’identità del
disegno criminoso, è necessario che il progetto delittuoso sia comune a tutti i soggetti; ciò
perché l’interesse di un imputato a vedere l’unità del processo non può prevalere su quello
del coimputato, che ha interesse a non essere sottratto al suo giudice naturale. In concreto,
poi, le condotte di turbativa d’asta risultano commesse tra il 2005 ed il 2008. Unica eccezione
era quella relativa alla condotta che si estendeva sino all’anno 2012. Si trattava di fatti
commessi prima delle evasioni fiscali. L’identità dei soggetti era solo parziale e la somma
derivante dalle evasioni era di gran lunga superiore a quella impiegata per le corruzioni. I
luoghi di commissione dei reati, infine, erano diversi; in un caso, Nocera e Roma; nell’altro,
appunto, Salerno. Le vicende non erano collegate sotto il profilo probatorio.
OSSERVA IN DIRITTO

1.2. L’affermazione è corretta, in via di principio, avendo le Sezioni Unite di questa Corte
chiarito che la connessione opera quale autonomo criterio attributivo di competenza e non
richiede quale presupposto la pendenza dei procedimenti nella stessa fase o grado (Sez. U,
sentenza n. 27343 del 28/02/2013 Ud. (dep. 21/06/2013 ) Rv. 255345). Condizione siffatta
caratterizza il diverso istituto della riunione (art.17 cod. proc. pen.), che ha altra e distinta
finalità.
Deve, tuttavia, rilevarsi che questa Corte (Sez. U, sentenza n. 27343 del 28/02/2013
Ud. (dep. 21/06/2013) Rv. 255345) ha, altresì, spiegato che non può esistere connessione e,
dunque, deroga ai criteri ordinari di distribuzione della competenza, in ragione del
collegamento dei fatti ex art. 12 cod. proc. pen., allorquando la regiudicanda -che esercita la
forza d’attrazione ed inciderebbe sull’individuazione del giudice competente, in applicazione dei
criteri di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen.- risulti definita con titolo passato in cosa
giudicata.
In questo caso, si intende, verrebbe meno in radice il pre-requisito di operatività dell’istituto
che è strutturalmente e concettualmente legato alla “pendenza” dei diversi procedimenti.
2. Ciò posto, nel caso di specie, deve osservarsi quanto segue.
2.1. Là dove nella prospettazione dei fatti, ricavabile dalle imputazioni, non sia
immediatamente evincibile la ragione del “collegamento qualificato”, rilevante ex art. 12 cod.
proc. pen., e, ciò nonostante, si ritenga di valorizzare eventuali nessi tra fattispecie, in via
logica o interpretativa, v’è obbligo di indicare gli elementi di fatto che inducono la conclusione
sul collegamento tra i reati stessi. Non può, cioè, la relazione di connessione tra regiudicande
fondarsi su pure asserzioni, non documentate da elementi concreti, che si ritraggono dagli atti
processuali e che devono essere espressamente valutati ed indicati nel provvedimento che
decide sul tema di rito.
2.2. Il Tribunale di Nocera Inferiore declina la competenza per territorio, per ragioni di
connessione, richiamando genericamente i criteri di cui all’art. 12 cod. proc. pen., senza
enucleare gli elementi materiali su cui si costruisce il collegamento tra fatti oggetto dei diversi
giudizi. Quella costruzione -che autorizzerebbe lo spostamento di competenza- non è, d’altro
canto, fondata, poiché si è al cospetto di una coincidenza soggettiva, solo parziale e ridotta, là
dove la connessione, legata all’astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea
a determinare lo spostamento di competenza soltanto quando l’identità del disegno criminoso
sia comune a tutti i compartecipi (Sez.
1, sentenza n. 8526 del 9/01/2013
Cc. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 254924). Del resto, impostazione siffatta vale anche allorquando
la connessione rilevi nel suo profilo indicativo di un processo volitivo unitario, tra reato mezzo
e reato fine, caso contemplato dall’art. 12 lett. c) cod. proc. pen. Invero, per l’ipotesi
enucleata dalla norma testé detta, essa opera allorquando gli autori dei reati in oggetto siano i
medesimi. Mancando tale unitarietà, non si può configurare un “nesso teleologico”; al più,
ricorrerebbe un’ipotesi di «connessione eventualmente probatoria», inidonea, tuttavia, a
determinare modificazioni sui criteri attributivi di competenza (Sez. III, 29 febbraio 2012,
Lombardi, RV 252761).
2.3. A fronte delle premesse operate, che integrano il merito della questione controversa,
nella fattispecie, il conflitto è insussistente in rito.
Ciò perché difetta il requisito della “pendenza” di più procedimenti.
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della pena emessa anche nei confronti dì Citarella Christian, Citarella Giovanni e Faiella
Alfonso. In questa prospettiva si è ritenuto che non osterebbe all’assunta declinatoria la
circostanza che il processo sia stato già definito.

Alla luce di quanto detto è insussistente il conflitto, per assenza di pendenza coeva, sia pur in
stati e gradi diversi, dei più procedimenti connessi.
Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Nocera Inferiore, per l’ulteriore corso.
P.Q. M .
Dichiara insussistente il conflitto e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera
Inferiore.
Così deciso il 5 novembre 2015
Il Consigliere estensore
il Presidente

In particolare, la decisione che attrarrebbe la cognizione dei fatti al Tribunale di Salerno
(sentenza n. 668/12 emessa il 19.11.2012) risulta in cosa giudicata il 29-11-2013 e,
dunque, prima della dichiarazione di incompetenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Si comprende, pertanto, che, all’esito del passaggio in giudicato su quei fatti, viene meno il
presupposto d’operatività della connessione e si annulla il meccanismo processuale che
giustifica la vis attrattiva nei casi di spostamento di competenza ex art. 16 cod. proc. pen. Ciò
perché fa difetto concettualmente la possibilità di
configurare la condizione d’esistenza di
“più procedimenti connessi pendenti”, fatto processuale che autorizzerebbe la deroga al criterio
ordinario di attribuzione della cognizione sulle regiudicande ed imporrebbe l’attrazione della
cognizione, per ragioni di connessione, in capo al giudice innanzi al quale pende la fattispecie
più grave.

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