Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37779 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37779 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI MIRCO N. IL 11/10/1964
avverso la sentenza n. 187/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Rossi Mirto ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo nullità della notifica dell’atto impugnato , ex art 148 co 2 bis cpp;
illogicità della motivazione ; vizio di motivazione della sentenza gravata;prescrizione
del reato tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella d’appello ;
erroneità del rilievo che il Rossi abbia fruito già tre volte della sospensione

Il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi l’imputato avvalso ,
mediante la proposizione del presente ricorso , del diritto di impugnare la
sentenza,regolarmente notificatagli via fax ,come si dà atto nel ricorso stesso,
conferendo, a tal fine, procura speciale al difensore.
Anche la seconda censura è manifestamente infondata, poichè dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti
precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime
cure, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della
razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche la terza censura è manifestamente infondata, risultando dal ricorso stesso
che la pronuncia di primo grado è stata emessa il 10-6-2008 e quella d’appello il 184-2014: dunque prima della scadenza del termine prescrizionale.
In relazione alla quarta censura, occorre osservare come il giudice a quo sia stato
assolutamente inequivoco nel dare atto che dal certificato penale emerge che il
Rossi ha già fruito della sospensione condizionale per tre volte. Né il ricorrente
chiarisce quale dovrebbe essere stato l’errore che ha condotto a tale affermazione e
quali siano le corrette risultanze , al riguardo, facendo soltanto un generico
rifermento alla necessità di verificare eventuali omonimie.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

condizionale della pena.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015 .

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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