Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37779 del 08/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37779 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SERPA NELLA nato a PAOLA il 14/07/1955
AMOROSO PIETRO nato a VIBO VALENTIA il 20/03/1948
AMOROSO CARLO nato a PAOLA il 30/08/1986
NUCERA MERI nato a PAOLA il 09/03/1977
avverso il decreto del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

I

Data Udienza: 08/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto depositato in cancelleria il
14/11/2017, ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica presso la
Direzione Antimafia di Catanzaro, nonché i ricorsi avanzati nell’interesse di Serpa
Nella, dei terzi interessati Amoroso Pietro e Amoroso Carlo ed ha confermato,

di Prevenzione, di applicazione nei confronti di Serpa Nella della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di
anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di Paola e con imposizione del
versamento di euro 1.000 a titolo di cauzione, nonché di confisca dei beni
specificatamente indicati nel dispositivo del predetto decreto, alle pagine 10 e
11.

2. Avverso il decreto ricorre l’avvocato Sabrina Mandarino nell’interesse dei
terzi interessati Amoroso Pietro, Amoroso Carlo, Lucera Meri in proprio e quali
eredi di Lucera Demis deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge in riferimento agli articoli 24, comma 2 e 27, comma
6, del decreto legislativo numero 159 del 2011.
Il provvedimento ablatorio ha perso efficacia in quanto la decisione della
Corte d’appello non è intervenuta entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso e non risulta sia stata disposta alcuna proroga dei termini.
2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 24 e 27 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen..
La motivazione della Corte d’appello è del tutto apparente in relazione alla
misura patrimoniale perché si è limitata a recepire il contenuto del decreto di
primo grado nella parte in cui è richiamata la perizia che avrebbe fugato ogni
dubbio circa la sussistenza di una sperequazione patrimoniale. La Corte non si è
misurata con le doglianze difensive in ordine alla sussistenza di una perfetta
proporzione tra il valore dei beni posseduti e le capacità economiche lecite della
famiglia della prevenuta.

3. Avverso il decreto ricorre l’avvocato Giuseppe Bruno nell’interesse di
Serpa Nella e dei terzi interessati Amoroso Pietro, Amoroso Carlo, Lucera Meri in
proprio e quali eredi di Lucera Demis deducendo i seguenti motivi:

2

per l’effetto, il decreto del 22/10/2015 del Tribunale di Cosenza, sezione Misure

3.1. Violazione dell’articolo 125 cod. proc. pen., essendo apparente la
motivazione circa la ritenuta sussistenza di elementi idonei a giustificare
l’applicazione della misura di prevenzione, specie in riferimento all’attualità della
pericolosità sociale.
La Corte ha dato una risposta solo apparente con riferimento alla doglianza
relativa al fatto che le condotte indizianti risalivano ad epoca lontana e che le
sentenze penali non erano irrevocabili.
3.2. Violazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo numero 159

I reati presuntivamente commessi dalla prevenuta si sarebbero consumati
tutti nel territorio di Paola. Appare irragionevole l’applicazione del predetto
obbligo che non si traduce in un controllo più stringente dell’autorità di P.S. ma
esclusivamente in un ulteriore sacrificio la libertà personale.
3.3. Violazione dell’articolo 24, comma 2, e 27 comma 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, avendo il provvedimento confermativo della misura
patrimoniale perso efficacia in quanto la decisione della Corte d’appello non è
intervenuta entro i termini di legge.

4. Il Sostituto Procuratore Generale, con atto depositato il 21/03/2018 ha
chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono parzialmente fondati nei limiti che saranno di seguito
indicati.

2.

Il primo motivo dell’avvocato Sabrina Mandarino e il terzo motivo

dell’avvocato Giuseppe Bruno in relazione alla disposta misura reale colgono nel
segno, posto che, effettivamente, l’art. 27, comma 6, del decreto legislativo n.
159 del 2011, applicabile nel caso di specie, prevede che il provvedimento di
confisca disposto in primo grado, perde efficacia se, in caso di impugnazione, la
Corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso.
2.1. Questa sezione ha già avuto modo di precisare (Sez. 6, n. 27968 del
15/06/2016, Cossa Autodemolizioni, Rv. 267200) che, con la disposizione citata,
il legislatore ha introdotto un termine perentorio di durata del giudizio di secondo
grado, che peraltro replica la medesima regola valevole per il primo grado, in cui
l’art. 24, comma 2, d.lgs. cit. prevede la perdita di efficacia del sequestro se il
Tribunale «non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei
3

del 2011 in relazione all’applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di Paola.

mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore
giudiziario».
2.2. Nella presente fattispecie il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
reca la data del 19 aprile 2017, ma risulta depositato il 14 novembre 2007.
Si tratta, quindi, di stabilire in quale data vi sia stata la «pronuncia» cui fa
riferimento l’art. 27, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 per individuare il termine
massimo di durata del giudizio di secondo grado nel procedimento di prevenzione
patrimoniale.

quindi, la pronuncia del giudice, «acquista giuridica esistenza soltanto con il
deposito», in quanto la deliberazione, in assenza di una autonoma rilevanza del
dispositivo, costituisce un momento interno del procedimento (Sez. 6, n. 27968
del 15/06/2016, cit.); più precisamente, la decisione presa nel procedimento
camerale non prevede alcuna formalizzazione attraverso la lettura del
dispositivo, sicché si deve ritenere che essa coincida con il momento in cui
diventa pubblica, ossia con il deposito della motivazione in cui acquista giuridica
rilevanza esterna.
«D’altra parte, una diversa interpretazione, che ad esempio desse rilievo alla
data in cui il ricorso viene preso in decisione, priverebbe di ogni significato l’art.
27, comma 6, d.lgs. cit., in quanto i limiti temporali di deposito del decreto
motivato verrebbero rimessi alla scelta dell’autorità giudiziaria, così mettendo nel
nulla l’obiettivo esplicito del legislatore di individuare i tempi di definizione
massima delle procedure in questa materia» (Sez. 6, n. 52774 del 10/11/2016,
Rv. 268437).
2.3. In conclusione, appare corretto identificare la «pronuncia» richiamata
dall’art. 27, comma 6, cit. con il deposito del decreto motivato, sicché deve
riconoscersi che nella specie il decreto della Corte d’appello di Catanzaro è
intervenuto ben oltre il termine previsto dalla legge: infatti, i ricorsi sono stati
presentati il 17, il 20 e il 21 novembre 2015, mentre il decreto motivato è stato
depositato il 14 novembre 2017 e non sono state disposte proroghe dei termini
di deposito.
La data del 19 aprile 2017 è quella in cui la Corte d’appello si è riservata la
decisione, ma non può certo considerarsi coincidente con il momento della
«pronuncia».
Dunque, tra la data di deposito dell’ultimo atto di appello (25/11/2015) e il
deposito della decisione (14/11/2017) sono intercorsi anni 1, mesi 11 e giorni
14. I termini di prescrizione sono stati sospesi per un totale di mesi 3 e giorni 21
(dal 18/01/2017 al 19/04/2017).

4

Si è sostenuto che nei procedimenti in camera di consiglio la decisione e,

Ne deriva che la decisione è stata assunta oltre il termine di anni 1 e mesi 6,
previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il restante motivo dell’avvocato Mandarino, attinente alla omessa
motivazione sulla sperequazione patrimoniale è assorbito.
Consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato sul punto e la
perdita di efficacia della confisca, con la restituzione di quanto in sequestro agli
aventi diritto.

3. Il ricorso dall’avvocato Bruno è, invece, inammissibile con riferimento alla

censure sollevate in ordine alla motivazione apparente del decreto circa la
ritenuta sussistenza di elementi idonei per giustificare l’applicazione della misura
di prevenzione specie in riferimento alla attualità della pericolosità sociale.
3.1. In via del tutto preliminare, va posto in risalto come, nel procedimento
di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di
legge, secondo il disposto del previgente art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ed oggi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 154 del 2011.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal
novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di
cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare
con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con
decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4
legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente
apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di
logicità; ovvero il caso in cui la motivazione stessa si ponga come assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito,
oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis,
Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 6, n. 20816 del
28/02/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007).
3.2. Tanto premesso quanto ai limiti dello scrutinio di legittimità, va rilevato
come, nella specie, la Corte territoriale abbia dato conto dell’integrazione del
presupposto della pericolosità sociale della Serpa anche con specifico riguardo al
requisito dell’attualità, evidenziando – con una motivazione puntuale nei
riferimenti ai procedimenti penali a carico della proposta nonché conforme a
logica – gli elementi obiettivi a comprova dell’abitualità di condotte di rilevante
allarme sociale poste in essere nonostante i provvedimenti privativi della
personale (v. pagina 2 e 3 del provvedimento in verifica).

5

t,’

Motivazione che – sulla scorta delle premesse in diritto sopra svolte – si
appalesa non censurabile in questa Sede, in quanto certamente esistente, oltre
che adeguata.
3.3. In particolare, la Corte d’appello di Catanzaro ha evidenziato che la
Serpa è stata attinta da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16
marzo 2012 nell’ambito del procedimento c.d. «Tela di Ragno» in ordine ai reati
di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio in concorso, detenzione
e porto illegale di arma da fuoco, tentato omicidio, furto ed estorsione aggravata

Nell’ambito del suddetto procedimento è stata condannata in primo grado il
11/03/2015 alla pena di anni 18 di reclusione (poi confermata dalla Corte di
appello di Catanzaro il 17/03/2017) quale promotrice ed organizzatrice del clan
omonimo dal maggio 2003 all’anno 2013; pende, invece, dinanzi alla Corte
d’assise di Cosenza il processo relativo al delitto di omicidio di Martello Luciano.
Nel decreto impugnato viene, poi, correttamente evidenziato che il ruolo
associativo di primo piano ricoperto dalla Serpa si evince altresì dagli atti del
procedimento penale «Ghost» e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Bruno Adamo, Serpa Giuliano e Serpa Ulisse.
La Corte ha, infine, ineccepibilmente sottolineato la condotta di soccorso ed
aiuto tenuto dalla Serpa nei confronti di Serpa Mario, capo storico dell’omonimo
clan,

durante l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nel

procedimento «Tela di ragno», nonché la circostanza che la stessa procurava
assistenza medica a Michele Bruni durante la latitanza dello stesso.
3.4. Quanto, inoltre, alla attualità della pericolosità sociale della ricorrente,
nel decreto impugnato si rimarca il protrarsi della condotta antigiuridica della
stessa fino al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e il
fatto che le condotte sono collocabili nel quinquennio antecedente la
formulazione di giudizio.

4. E’ inammissibile, infine, il motivo di ricorso dell’avvocato Bruno relativo
alla violazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo numero 159 del
2011 in relazione all’applicazione dell’obbligo di dimora nel comune di Paola.
Correttamente, infatti, nel decreto impugnato si evidenzia come, dalla
lettura del dispositivo del decreto impositivo della misura di prevenzione, non
risulta l’imposizione di detta ulteriore misura.

5. Il decreto impugnato deve, in conclusione, essere annullato senza rinvio
limitatamente alla confisca dei beni.
Il ricorso di Serpa Nella deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
6

in concorso.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, limitatamente alla confisca dei
beni di cui dichiara la perdita di efficacia e, per l’effetto, dispone la restituzione
dei beni confiscati agli aventi diritto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Serpa Nella.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 8 maggio 2018.

Il Consiglie vtensore
Maria Sa

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