Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37778 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37778 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Lorenzetto Renato nato a Treviso il 25/07/1953

avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Padova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto,
con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale, l’archiviazione del
procedimento penale nei confronti di Lisato Alessandra, avente ad oggetto il
reato previsto dall’art. 328 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Lorenzetto Renato, parte
offesa, articolando un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione.
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Dopo una lunga ricostruzione fattuale, il ricorrente lamenta la manifesta
illogicità e la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 21/03/2018

3. Il 5/03/2018 è stata depositata una memoria nell’interesse di Lisato
Alessandra con cui si insiste, attraverso numerose argomentazioni, nella richiesta
di rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.
Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che il
Collegio condivide, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di

mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e,
pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a
fondamento dell’ordinanza di archiviazione, essendo il giudice libero di motivare
il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare
dell’accusa ovvero da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione
(cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Magliola, Rv. 270488; Sez.
4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343, e Sez. 4, n. 52119 del
14/11/2014, Ignoti, Rv. 261681).
Invero, a norma dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., «l’ordinanza di
archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art.
127 comma 5». L’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., recita: «Le disposizioni dei
commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità». Queste disposizioni disciplinano,
rispettivamente, l’avviso della fissazione della camera di consiglio alle parti ed ai
difensori (comma 1), il diritto dei destinatari dell’avviso e dei loro difensori di
essere sentiti se compaiono (comma 3), e il diritto dell’imputato o del
condannato al rinvio dell’udienza in caso di legittimo impedimento (comma 4).
Il richiamo dell’art. 409, comma 6, alle violazioni appena indicate come uniche
ipotesi legittimanti il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione
(il ricorso è ammesso «solo nei casi […]») esclude dunque la possibilità di
proporre impugnazione per ragioni di merito, considerato, peraltro, che
l’ordinanza di archiviazione non fa stato agli effetti civili ed amministrativi e
produce limitati effetti preclusivi in sede penale, attese le ampie possibilità di
riapertura delle indagini a norma dell’art. 414 cod. proc. pen.

5. Nel caso di specie, nessuna doglianza è stata avanzata in relazione a
possibili violazioni del contraddittorio formale, essendo solo stati prospettati vizi
relativi alla tenuta logica della motivazione, nella prospettiva della non
superfluità del dibattimento.

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archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, è consentito nei soli casi di

Ne discende che il ricorso è stato proposto per ragioni diverse da quelle
indicate dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., e quindi, per motivi diversi da
quelli consentiti.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro duemila.

richiesta di liquidazione dei compensi del difensore della persona offesa,
ammessa al gratuito patrocinio, dovendo l’istanza essere presentata al
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Ai sensi dell’art. 93 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 155 è inammissibile la

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