Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37777 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37777 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENITEZ GARCIA ANDRES JUAN N. IL 21/01/1961
PERSICO GIUSEPPE N. IL 11/05/1974
DE BESI FRANCESCO N. IL 31/01/1946
avverso la sentenza n. 6657/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso perneytt,
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Data Udienza: 05/07/2013

13 Benitez ed altri

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Benitez Garcia in
ordine al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 rubricata al capo B)
nonché a quelli di cui all’art. 73 del medesimo d.P.R. rubricati ai capi G ed L; di
De Besi Francesco in ordine al reato di cui al richiamato art. 73 rubricato al
capo G; di Persico Giuseppe in ordine all’illecito di cui allo stesso art. 73 rubricato
La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello solo nei confronti di
Garcia e De besi cui ha inflitto pure la misura di sicurezza della libertà vigilata.
L’imputazione afferente all’illecito associativo riguarda la partecipazione
ad una compagine criminale composta da più di dieci persone dedita al traffico
di cocaina nel quartiere Fuorigrotta, avvalendosi della forza intimidatrice
derivante dalla partecipazione all’associazione camorristica denominata Clan
Bianco.
Il reato sub G attiene all’importazione di una partita di cocaina di 72 kg.
Quello sub L riguarda l’acquisto e la detenzione di una partita di cocaina
di 5 kg.
Quello sub D attiene all’acquisto di una partita di cocaina del presumibile
peso di circa 3 kg.
Ricorrono per cassazione gli imputati.
2. Benitez deduce diversi motivi.
2.1 Con il primo si assume che apoditticamente ed in assenza di alcuna
prova la Corte d’appello ha ritenuto che il decreto di latitanza è stato emesso,
pur in assenza di tale documento in atti, come dallo stesso giudice del resto
riconosciuto. Erroneamente si è inoltre opinato che vi fossero le condizioni per la
dichiarazione di latitanza, sebbene l’imputato avesse stabile e dichiarata dimora
in Spagna. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, manca
qualunque documento afferente alle ricerche dell’imputato. L’unico atto,
attinente al mancato fermo di polizia giudiziaria reca l’annotazione di polizia in
ordine al fatto che si tratta di persona residente in Spagna in indirizzo che viene
pure indicato. Le ricerche, ciò nonostante, sono state compiute solo in Italia
come emerge dal verbale di vane ricerche del 27 aprile 2007. Nessuna ricerca è
stata invece fatta in territorio iberico. Dalla mancata ricerca conseguiva la
notificazione degli atti al difensore di ufficio. Si è in presenza di violazione
dell’art. 169, quarto comma, cod. proc pen. che riguarda le notifiche all’imputato
irreperibile e che è applicabile in via analogica anche in relazione alla latitanza.

al capo D.

Inoltre mentre nei confronti del coimputato Persico è stato emesso mandato di
cattura europeo che è stato eseguito, nulla di analogo è stato fatto per Benitez.
La cattura ha avuto luogo solo dopo quattro mesi dalla prima sentenza di
condanna. In conclusione sono viziati l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che non è stata fornita la prova del
ha subito ritardi ed inconcludenze che testimoniano l’assenza di un apparato
organizzato. Si trascura, poi, che il ricorrente ha svolto un mero ruolo di
intermediario e non di sodale con un peso comunque marginale nei fatti. Manca
la prova del dolo di associazione, costituito dalla volontà di partecipare
attivamente alla realizzazione dell’accordo illecito. Manca pure la prova di
relazioni interpersonali attraverso le quali gli associati si sono organizzati né vi è
prova di un concreto, attivo contributo del ricorrente.
2.3 Con il terzo motivo e con riguardo alla pena, alle attenuanti generiche
ed all’attenuante di cui al quinto comma dell’articolo 73 del richiamato d.P.R. si
censura la motivazione, posto che la marginalità del ruolo avrebbe giustificato un
apprezzamento favorevole. La Corte d’appello ha proposto una motivazione
sommaria in ordine al diniego dell’invocata attenuante generica ed all’entità
della pena.
3. De Besi propone due motivi.
3.1 Con il primo si lamenta che si è trascurato che, come emerge dalle
indagini e dalla prima sentenza, i sigilli del carico di tabacco destinati alla ditta
del ricorrente sono stati violati a Lima e se ne è conseguentemente perso il
controllo. Inoltre, le valigie contenenti la droga non erano nel carico ma vi si
trovavano solo poggiate. Esse erano ben visibili e potevano essere facilmente
apprese. Ciò mal si concilia con l’ipotesi che esse fossero nella disponibilità
dell’importatore.
Si è pure trascurato che la merce, giunta in Italia, non sarebbe stata
direttamente consegnata ma sarebbe stata presa in carico dall’agente doganale
Apicella. Tali circostanze non sono state prese in esame in motivazione.
Inoltre, apoditticamente la Corte d’appello ha ritenuto che le
conversazioni intercettate fossero riferibili al traffico di droga; ed ha trascurato
che si sono tratti decisivi elementi di giudizio da una comunicazione isolata. In
ogni caso il materiale probatorio non può essere ricondotto all’episodio di
importazione accertato nell’aprile 2006.

pactum sceleris. L’episodio di importazione di 72 kg di cocaina di cui al capo C

Per colmo di carenza motivazionale la Corte nulla dice a proposito del
fatto che mentre la droga veniva importata in Salerno l’imputato non si trovava
sul posto ma in vacanza in Sicilia. Neppure è sicuramente identificato il
ricorrente nel personaggio al quale ci si riferisce nelle intercettazioni come al
signore della droga.
In conclusione la motivazione è carente ed apodittica.
3.2 Con il secondo motivo si censure l’irrazionale esclusione delle

4. Persico censura la genericità ed apoditticità della motivazione per
quanto attiene alla responsabilità ed all’esclusione delle attenuanti generiche.
5. I ricorsi di Benitez e De Besi sono infondati. Quello di Persico è
manifestamente infondato.
6. Quanto alla dichiarazione di latitanza di Benitez, la sentenza considera
che il fatto che il decreto non sia stato rinvenuto in atti non significa che esso
non sia esistente. L’imputato viene indicato in tutti gli atti del procedimento
come latitante. Ciò fa ritenere che il decreto sia stato certamente emesso. Circa
la lamentata mancanza dei presupposti di legge, si considera che ricorrevano le
condizioni previste. Infatti, risulta dal verbale di vane ricerche redatto dalla
polizia giudiziaria che ii115″
,G-ar la si è sottratto all’esecuzione del provvedimento di
fermo; che egli è stato vanamente ricercato sia nel territorio dello Stato che
all’estero e che non si trovava ristretto.
Il fatto che l’imputato si trovasse all’estero al momento della tentata
esecuzione del fermo, come emerge dalla successiva estradizione, è condizione
sufficiente per dichiarare lo stato di latitanza, come ritenuto dalla giurisprudenza
di legittimità che ritiene decisivo l’esito negativo delle ricerche in Italia, essendo
irrilevante la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base ad
indicazioni circa la residenza (cass. VI, n. 29702/ 2003).
Tale apprezzamento deve essere attualizzato, essendo stati acquisiti al
giudizio, nella presente sede di legittimità, per effetto di iniziativa del
Procuratore generale, sia il verbale di vane ricerche che quello di latitanzA p‘octoKi
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Dunque, le dog ianze app
iono fondate su un presupposto costituito
dall’inesistenza dei documenti in questione, che, invece esistono. In particolare
nel verbale in questione si dà atto delle ricerche vanamente compiute in Italia e
della prosecuzione delle indagini finalizzate al rintraccio. Dunque, correttamente
è stata dichiarata la latitanza.

attenuanti generiche, trascurando l’incensuratezza di un ultrasessantenne.

D’altra parte, l’emissione del decreto di latitanza non deve essere
necessariamente preceduto dallo svolgimento all’estero di ricerche tese a
rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto
generica notizia, non sussistendo i presupposti per l’applicazione in via analogica
delle regole dettate per le ricerche dell’irreperibile dall’art. 169 comma quarto
cod. proc. pen. Il principio ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte è
stato da ultimo tematizzato (Cass. V, 19 settembre 2012, Rv. 253636) con
tra l’altro considerato che occorre tener conto “delle profonde differenze esistenti
tra gli istituti della latitanza e della irreperibilità, …. delle finalità del tutto
differenti delle disposizioni che li regolano, …. dei presupposti del tutto differenti
che legittimano la declaratoria di irreperibilità e quella di latitanza, e
segnatamente, per quanto riguarda la latitanza, quello della volontarietà della
sottrazione alla cattura e, quindi, della conoscenza da parte del ricercato della
emissione, o della possibile emissione, di un provvedimento restrittivo in suo
danno, nonché della esistenza di un procedimento penale. Sarebbe certo
singolare avvertire con lettera raccomandata un imputato della esistenza di un
provvedimento restrittivo a suo carico perché potrebbe essere interpretato come
un invito alla fuga; insomma si comprometterebbe l’obiettivo tipico della misura
cautelare custodiale che è quello dell’arresto dell’imputato”.
Dunque, la deduzione difensiva sub § 2.1 è completamente priva di
pregio.
6.1 Per ciò che attiene all’illecito associativo, si considera che si è in
presenza di materiale probatorio imponente che mostra un’organizzazione
saldamente dedita al traffico di ingenti parti t di stupefacenti disponendo di
uomini e mezzi allo scopo. L’illecito in questione, del resto, è stato accertato con
sentenza irrevocabile nei confronti di diversi sodali. Il Garcia, a fronte di tali
acquisizioni, si limita ad esporre la scarsa professionalità dell’organismo, che è
invece smentita dalla stessa gravità dei reati fine e dal sequestro di partite di
droga. La partecipazione dell’imputato è dimostrata dalle numerose
conversazioni con gli altri associati, primo tra tutti il Bianco, che documentano la
intraneità al gruppo. La motivazione viene lumeggiata dall’analisi di alcune
conversazioni afferenti ai reati fine, che mostrano i contatti con personaggi
chiave e le intese afferenti alla consegna delle partite di stupefacente.
Si è in presenza di valutazione in fatto operata alla stregua di ampio ed
altamente significativo materiale probatorio ed in modo conforme ai principi
afferenti all’illecito associativo. Infatti, si delinea da un lato la struttura
dell’organismo e dall’altro si pone in luce la dimestichezza del Benitez con gli altri

ricchezza di apporti argomentativi cui questa Corte aderisce pienamente. Si è

sodali, indice di intraneità. Dunque, non vi è spazio per la rivisitazione
dell’apprezzamento in questione nella presente sede di legittimità.
6.2 Quanto al resto, la sentenza argomenta che si è in presenza di fatti
oggettivamente gravi, di condotte reiterate, di comportamento caratterizzato da
una lunga sottrazione alla cattura. In conseguenza, non si ravvisa di poter
concedere alcuna delle circostanze invocate dalla difesa e si reputa adeguata la
pena inflitta dal primo giudice. Anche qui si è in presenza di un apprezzamento
che, attesa la natura delle imputazioni, non mostra alcun profilo degno di
censura.
7. Quanto a De Besi, si argomenta che il quadro indiziario è chiaro: la
droga si trovava all’interno di un container contenente tabacco che gli era
destinato; l’importazione della rilevante partita si inseriva nel complesso della
lunga attività investigativa che mostra significativi contatti tra l’imputato, Benitez
e Bianco. La Corte ritiene illuminante una conversazione che coinvolge i tre
indicati personaggi. In particolare Benitez e De Besi colloquiano con un tono che
mostra dimestichezza e quindi pregressa conoscenza e discutono di un prodotto
che De Besi deve comprare a credito e di prezzo ingente. Il giudice esclude che
tale conversazione possa riferirsi a tabacco, posto che tutte le numerose
conversazioni intercettate sono afferenti solo al traffico di droga.
L’apprezzamento viene completato dalla considerazione della conversazione nella
quale si commenta con rammarico la perdita della droga. A fronte di tale quadro
indiziario la Corte di merito ritiene marginali le considerazioni prospettate dalla
difesa.
Anche qui la motivazione è nel suo nucleo immune da censura alcuna,
essendosi fatto riferimento alla significatività delle comunicazioni sia in sé che
con riguardo al peculiare contesto illecito nel quale si collocano e che ne rivela il
reale significato. La valutazione in questione, essendo immune da vizi logici o
giuridici non può essere sindacata nelle presente sede di legittimità. E le
deduzioni difensive che tentano di valorizzare alcune emergenze incompatibili
con la tesi accusatoria non ne mostrano, in realtà, alcun aspetto di decisiva
criticità. Né questa Corte può evidentemente scendere a riconsiderare motu
proprio l’intero materiale probatorio cui, peraltro, neppure ha accesso.
7.1 Per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio si pone in luce la
particolare gravità del fatto, si rimarca il non favorevole comportamento
processuale e si conclude che, pur a fronte dell’incensuratezza, tali negativi
profili ostacolano la concessione delle attenuanti generiche, in mancanza di

Ox’.’

ampiamente motivato alla stregua di emergenze afferenti alla gravità degli illeciti

elementi positivi di valutazione. Anche qui l’apprezzamento è immune da censure
logiche o giuridiche: la mera incensuratezza, da sola, a fronte di fatto di
conclamata gravità, non è sufficiente ad inficiare la motivata valutazione di
merito.

8.

Quanto al Persico, il gravame è assolutamente generico, non

evidenziandosi nel suo brevissimo testoalcuna concreta censura, al di là di
laconiche e stereotipate doglianze. In ogni caso la pronunzia considera che si è in

delinquenziale, sicché non si ravvisano le condizioni per concedere le attenuanti
generiche. Dunque il ricorso è inammissibile per la sua specificità.

9. Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle
spese processuali nonché del solo Persico al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende che appare equo determinare in mille euro.

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Rigetta i ricorsi di Benitez Garcia AndrOs Juan e di De Besi Francesco e li
condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di Persico Giuseppe e lo condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro a favore della
cassa delle ammende.

Roma 5 luglio 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Vincenzo OMIS)

(Rocco Marco BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

presenza di fatto grave, che si colloca all’interno di un contesto fortemente

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