Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37775 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37775 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Greco Francesco, nato a Siracusa il 09/11/1942, persona offesa nel
procedimento a carico di
1. Bottaro Salvatore, nato a Siracusa il 25/08/1956
2. Trovato Concetta, nata a Taranto il 17/03/1965
avverso l’ordinanza del 12/06/2017 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Siracusa;

udita la relazione svolta dal consigliere Mirella Agliastro;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Elisabetta Ceniccola,
presentate il 09/03/2018, con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al GIP
del Tribunale di Siracusa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/6/2017 il giudice per le indagini preliminari di
Siracusa a seguito di richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero
nei confronti di Greco Francesco, Bottaro Salvatore e Trovato Concetta, aveva
rigettato le opposizioni proposte dai soli Bottaro e Trovato.

Data Udienza: 21/03/2018

Tutti e tre i soggetti erano indagati per il reato di calunnia in danno
reciproco, rispettivamente, per il primo Greco Francesco, consumato il 6/3/2012,
per la seconda, Trovato Concetta, consumato il 30/1/2015, per il terzo, Bottaro
Salvatore per il reato consumato in data 30/1/2015.
Il giudice per le indagini preliminari, con l’ordinanza impugnata, ha preso in
esame le opposizioni degli indagati Bottaro e Trovato, rigettandole con il
provvedimento 12/6/2017, ed ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico
Ministero.
Avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di

Siracusa ha presentato ricorso il difensore di Greco Francesco deducendo
abnormità del provvedimento impugnato e lesione del diritto al contraddittorio.
3. In data 9/3/2018, il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto
pervenire le proprie conclusioni scritte, rilevando l’erroneità della ricostruzione
che degli atti aveva fatto il Giudice che aveva trattato le opposizioni proposte.
4. in data 15 marzo 2018 la difesa di Greco Francesco ha depositato presso
la cancelleria della Corte una memoria della quale non si può tenere conto
perché intempestiva, presentata fuori dal termine di quindici giorni previsto
dall’art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Effettivamente, come osservato dal Procuratore Generale presso questa
Corte, il giudice per le indagini preliminari erroneamente aveva omesso di
statuire in ordine all’opposizione proposta da Greco Francesco, ritenendo che
sull’indicata richiesta di opposizione un diverso e precedente giudice per le
indagini preliminari si fosse pronunciato con dichiarazione di inammissibilità,
quando invece il giudice aveva affermato che l’opposizione del Greco era
ammissibile e fissato l’udienza ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen.
3.

Rappresentandosi che l’opposizione di Greco fosse stata dichiarata

inammissibile, il giudice per le indagini preliminari subentrato al precedente, ha
ammesso la partecipazione del Greco all’udienza ai sensi dell’art. 409 cod. proc.
pen. come indagato, senza tenere conto dell’opposizione di Greco medesimo,
quando ha adottato l’ordinanza di archiviazione oggi impugnata. Pertanto nei
confronti del Greco non ammesso alla discussione come opponente, non si
sarebbe instaurato validamente il contraddittorio in violazione dell’art. 127 cod.
proc. pen. imponendosi, in accoglimento del motivo dedotto dal ricorrente,
squisitamente processuale, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
limitatamente alla opposizione proposta da Greco Francesco e non oggetto di

2

2.

trattazione e la trasmissione all’Ufficio GIP del Tribunale di Siracusa per il
prosieguo (Sez. 6, n. 29347 del 13/03/2014 Rv. 260943).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Siracusa – Ufficio GIP per l’ulteriore corso.

Così deciso il 21/03/2018

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