Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37775 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37775 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACI PELLUMB N. IL 23/07/1984
MACI GLADIATOR N. IL 05/06/1984
avverso la sentenza n. 46/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
30/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 05/07/2013

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Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Ancona ha affermato la
responsabilità degli imputati in epigrafe nonché di Stratulat Nicoleta in ordine al
reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 in relazione all’acquisizione di circa
1 kg lordo di cocaina. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di

Ancona.

2. Maci Pellumb deduce due motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta mancanza della motivazione in ordine
al diniego delle attenuanti generiche richieste con l’atto d’appello alla luce della
personalità e del favorevole comportamento processuale. Sul punto la Corte
d’appello ha espresso una valutazione cumulativa per diversi imputati e del tutto
generica, tanto più a fronte di una ben motivata richiesta.
2.2 Con il secondo motivo si censura la motivazione per ciò che attiene al
trattamento sanzionatorio. Anche a tale riguardo è stata avanzata specifica
richiesta documentando la produzione di un reddito lecito e rimarcando la pena
base particolarmente elevata di 12 anni di reclusione individuata dal primo
giudice. La Corte d’appello si è limitata ad una formula di stile che ha mancato di
prendere sostanzialmente in considerazione la questione.
3. Maci Gladiator prospetta che la stessa sentenza impugnata riconosce
che l’apporto causale dell’imputato alla realizzazione dell’illecito è stato deciso
solo in un momento successivo alla sua ideazione e quando l’azione era già in
corso. E’ quindi smentita l’ipotesi di un coinvolgimento in aspetti organizzativi del
traffico illecito. Il ricorso, si assume, tende a censurare l’esclusione dell’ipotesi
difensiva secondo cui l’imputato, pur ragguagliato dal cugino circa un fatto in
corso di esecuzione, fosse tuttavia ragionevolmente inconsapevole che esso si
riferisse a sostanza stupefacente. Elementi in tal senso si desumono dalle
dichiarazioni del cugino e coimputato il quale ha ammesso di aver chiesto un
favore ma ha negato di aver chiarito che esso si riferisse a sostanza
stupefacente.

Un ulteriore elemento lumeggia l’atteggiamento interiore. Il

ricorrente, su istruzione del cugino, si rivolse ad un camionista richiedendo
dell’acqua per il radiatore, formula che avrebbe dovuto consentire di individuare
il destinatario del pacco. Il camionista, che non era il contatto giusto, forniva
effettivamente una bottiglia di acqua che veniva propriamente utilizzata per il
rifornimento. Ciò evidenzia la inconsapevolezza del traffico illecito. Anche l’uso di

Ricorrono per cassazione i due imputati in rubrica.

due macchine trova una piana spiegazione nella circostanza che dopo colazione
ci si sarebbe divisi. Infine la droga veniva consegnata in un pacco che non
consentiva di intravederne il contenuto. La pronunzia d’appello non ha
adeguatamente ponderato le indicate circostanze.
Oggetto di censura è pure la mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen.
ed il diniego delle attenuanti generiche. Si è posto in luce il marginale apporto
causale, ma la questione non è stata adeguatamente ponderata, essendosi
attribuito spropositato rilievo alla circostanza costituita dal contatto con il
di tale lingua. Analogamente, si assume che la Corte d’appello non ha
adeguatamente preso posizione quanto al dedotto tema delle attenuanti
generiche.
3 I ricorsi sono infondati.
La sentenza impugnata, dopo aver dato diffusamente conto dei motivi
d’appello, richiama la prima sentenza emessa a seguito del giudizio abbreviato
condividendone tutte le valutazioni. Si fa sintetico riferimento alla acquisizione di
circa 1 kg di cocaina ricevuta da un autista greco rimasto sconosciuto; ed
acquisita dagli imputati in concorso. Si espone pure che Maci Pellumb si è
attribuita la piena ed esclusiva responsabilità del reato dichiarando di aver agito
all’insaputa degli altri, salvo specificare che, quando la situazione si era fatta più
equivoca, aveva chiarito al Maci Gladiator che la sua presenza era dovuta ad un
affare da concludere dal quale si poteva ricavare, anche per lui, un buon profitto.
Pure l’imputata Stratulat ha ammesso l’addebito con ciò implicitamente
smentendo la tesi della esclusiva responsabilità del complice. Anche tale
circostanza rafforza la valutazione espressa dal primo giudice e condivisa dalla
Corte d’appello, secondo cui Maci Gladiator, quantomeno in un momento
successivo a quello dell’avvio dell’operazione, aveva acquistato consapevolezza
della illiceità dell’affare e si era poi consapevolmente adoperato fornendo
l’appoggio logistico che il caso richiedeva, costituito dalla doppia autovettura e
dalla doppia coppia di adulti, per controllare la zona senza dare nell’occhio. Tale
condotta, posta in essere a fronte dell’offerta di un congruo compenso, configura
il concorso nel reato. Si aggiunge che non è ipotizzabile l’attenuante di cui all’art.
114 cod. pen. non essendosi in presenza di un ruolo marginale. Tra l’altro
Gladiator era il solo in grado di interloquire con l’autista straniero, essendo
l’unico a conoscere la lingua greca per porre la richiesta di acqua costituente la
modalità del contatto.
Si aggiunge, quanto a tutti gli imputati, che la condizione di formale
incensuratezza non giustifica la concessione del beneficio invocato. Si considera
altresì, quanto alla entità della pena che, pur essendosi in presenza di sanzione

camionista greco col quale avrebbe dovuto interloquire per via della conoscenza

base superiore al minimo edittale, essa è adeguata alla concreta gravità della
fattispecie. La sanzione, d’altra parte, è stata modulata in rapporto al diverso
ruolo dei tre responsabili.
Quanto all’affermazione di responsabilità la sentenza impugnata si
coniuga con la richiamata sentenza del Tribunale, che dà conto della lunga fase,
osservata a distanza dagli agenti operanti, nel corso della quale gli imputati si
trattennero all’interno della stazione di servizio, in atteggiamento di attesa,
guardandosi attorno, avvicinandosi ad un primo contatto che si rivelò erroneo.

ne ricevettero il plico contenente la droga. Tale protratta studiata condotta,
unitamente agli altri indizi riferiti, induce correttamente i giudici di merito a
ritenere che si fosse in presenza di un’azione consapevole e ben concertata; e ad
escludere la possibilità di ipotizzare un ruolo di minima rilevanza di alcuno dei
correi.
Quanto alla generiche ed alla pena, la gravità del fatto e la mancanza di
concreti significativi tratti positivi di personalità da considerare costituisce
congrua base logica per confermare la prima sentenza, implicitamente ritenendo
di ben scarso rilievo le prospettazioni difensive.
I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

P

qm

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Roma 5 luglio 2013

IL PRESI ENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Vincenzo

(Rocco Marco BLAIOTrA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

MIS)

Infine il Gladiator, insieme alla Stratulat, si avvicinò ad un altro camionista: i due

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