Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37773 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37773 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: SILVESTRI PIETRO

Data Udienza: 21/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto

avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Vasto nei riguardi di Capparozza Fausto, nato ad Atessa (Ch) il 05/08/1978

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, con ordinanza
emessa il 26/06/2017, non ha convalidato l’arresto eseguito nei riguardi di
Capparozza Fausto in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309; Capparozza era stato arrestato per avere illecitamente coltivato, all’interno
di un immobile, n. 4 piante di cannabis di altezza variabile tra i 40 e i 50 cm.
idonee a produrre marijuana del peso complessivo di gr. 1.732, nonché, nel
terreno adiacente, altre 9 piante e, ancora, per avere illecitamente detenuto 158
gr. di marjuana, oltre un bilancino.

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Secondo il G.i.p., la coltivazione delle piante sarebbe stata finalizzata ad un
uso personale della sostanza stupefacente ricavabile, le piante sarebbero state
tre e non quattro, le altre nove appena innestate e non vi sarebbero stati
elementi concreti da cui desumere la finalità illecita della droga rinvenuta, né la
concreta offensività della condotta di coltivazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vasto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione;

Costituzionale – secondo cui qualsiasi tipo di coltivazione, anche domestica e per
uso personale, sarebbe illecita previa verifica della offensività in concreto della
condotta – si è evidenziato come nella specie il Giudice per le indagini
preliminari non avrebbe compiute nessuna valutazione di tale essenziale profilo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Secondo una consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Corte
di cassazione, (tra le altre, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahamad, Rv.
262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230; Sez. 6, n.
25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022), in sede di convalida dell’arresto,
il Giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma
terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei
presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità
dell’operato della Polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione
allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt.
380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare la
gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata
all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè l’apprezzamento sulla
responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).
In particolare, la verifica che il giudice deve compiere attiene alla
configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all’arresto e la sua
attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione
della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392).

2. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale non ha fatto corretta
applicazione dei principi indicati; non è stata compiuta, come sarebbe stato
necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità
dell’operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al
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richiamati i principi delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte

momento dell’adozione di quella misura pre-cautelare, ma è stata posta in
essere una valutazione di merito relativa alla “offensività della condotta” (così
testualmente a pag. 2) richiamando, peraltro in modo improprio, la
giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di coltivazione di sostanza
stupefacente.

3. La Corte di cassazione ha chiarito come costituisca condotta penalmente
rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali

destinazione del prodotto ad uso personale (Sez. U., n.28605 del 24/04/2008,
Rv. 239920).
La condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti, al pari della produzione,
differisca dalle altre condotte, quali la detenzione, l’importazione, l’esportazione,
l’acquisto e l’acquisizione a qualsiasi titolo, indicate nel successivo art. 75,
derubricabili, in presenza di uso personale, in illeciti amministrativi, per la
capacità di immettere in circolazione quantitativi non preventivamente
determinabili, in quanto legati al ciclo evolutivo della pianta, di sostanze
psicotrope.
La Corte Costituzionale, in proposito, ha ritenuto ragionevole valutazione
legislativa quella “di diversificare la coltivazione – come pure la produzione, la
fabbricazione, l’estrazione e la raffinazione della droga – dalla semplice
detenzione (e dalle altre condotte “neutre” a carattere “non produttivo”),
conferendo ad essa una maggiore pericolosità in ragione della attitudine ad
innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga,
quantitativamente non predeterminate” (Corte Cost. n. 360 del 1985).
Si è puntualizzato sul tema come, nonostante la fattispecie in esame non
consenta di distinguere tra uso personale e non, per essere la coltivazione
comunque destinata ad accrescere la quantità di sostanza stupefacente
esistente, non possa tuttavia prescindersi, in ossequio al principio di offensività

sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la

nella sua accezione concreta, dalla verifica relativa all’idoneità della condotta
astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice a porre effettivamente
a repentaglio il bene giuridico tutelato e dunque all’attitudine della piantagione a
produrre, sia pure in misura minimale e dunque indipendentemente dalla sua
estensione, l’effetto psicotropo oggetto della tutela penale.
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali
sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella
sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità
di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al
tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a

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giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell’obiettivo di
scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n.
35654 del 28/04/2017, Nerini, Rv. 270544).

4. Il Giudice per le indagini preliminari, come già detto, non ha fatto corretta
applicazione dei principi indicati sotto molteplici profili; si è compiuta
un’operazione non consentita perché avente ad oggetto una pregnante
valutazione di merito, e, nel compiere tale non consentita operazione, si sono

della condotta di coltivazione con quello della destinazione della sostanza
coltivata.

5. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il
ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi,
in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque
riconosciuta la legittimità.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

sovrapposti in maniera erronea distinti profili giuridici, quello della offensività

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