Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37773 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37773 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 05/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GA9LIARDI NAZZARENO N. IL 19/12/1951
CgtEPTION FERNANDEZ HECTOR N. IL 20/06/1965
avverso la sentenza n. 862/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ;tu u uly21,,zzxjzz(
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Udito, per la parte civile, l’Avv . CateSi i/
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2 Conception e Gagliardi

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Avezzano ha assolto gli imputati in epigrafe dai reati di
cui agli artt. 590 cod. pen. e 17 della legge n. 194 del 1978 in danno di Giuliani
Sestina perché il fatto non costituisce reato.
In accoglimento degli appelli delle parti civili e del Procuratore generale,

altresì condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
L’imputazione attiene al ricovero della Giuliani presso la Casa di cura
Santa Maria in Avezzano. La donna era al settimo mese di gravidanza e
presentava forti dolori addominali. Non fu posta la corretta diagnosi di patologia
placentera sicché, nel corso della notte tra il 15 ed 16 ottobre 2004, si
determinò lesione dell’utero che condusse alla morte del feto. Subito dopo, la
lesione uterina determinò la necessità di intervento chirurgico urgente di
isterectomia. Il giudice d’appello è pervenuto alla conclusione che la diagnosi
della patologia placentare era difficile e che comunque essa, anche se
tempestivamente posta in essere, non avrebbe evitato l’asportazione dell’utero.
In conseguenza è stata affermata la responsabilità esclusivamente per ciò che
attiene alla mancanza di tempestivo monitoraggio delle condizioni del feto: una
condotta terapeutica adeguata avrebbe consentito un intervento di parto cesareo
urgente e quindi la salvezza del nascituro.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.
Gagliardi propone diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per la discrepanza
tra dispositivo e motivazione. La sentenza impugnata, infatti, ammette che,
quanto all’isterectomia ed alla conseguente perdita della capacità di procreare,
non vi è nesso causale con le condotte addebitate, poiché non vi è prova che
esami tempestivi avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente la
patologia placentare e di eseguire, quindi, parto cesareo urgente. Non vi è quindi
responsabilità per le lesioni gravi e gravissimi contestate.
I giudici, come emerge con evidenza dalla sentenza impugnata, hanno
ritenuto la responsabilità solo in relazione all’interruzione della gravidanza.
Tuttavia nel dispositivo non si dà conto di ciò, facendo ricadere sul ricorrente
anche la responsabilità in ordine ad eventi non addebitati.

la Corte d’appello di Cagliari ha affermato la responsabilità degli imputati e li ha

e

,

2.2 Con il secondo motivo si deduce che rtata affermata la responsabilità
in ordine a fatto diverso da quello contestato. à responsabilità è stata ritenuta
solo in relazione alla condotta posta in essere a partire dalla sera del 15 ottobre,
quando il Gagliardi non era in servizio né di reperibilità. In imputazione tali
condotte sono attribuite al solo dr. Conception, al quale viene addebitato di non
aver verificato le condizioni del feto, nonostante la richiesta della paziente che
lamentava l’aggravarsi della sintomatologia.

affermazione di responsabilità. La sentenza argomenta che il dr. Conception,
medico di turno, omise colposamente, la sera del 15 ottobre, in presenza di
valori indicativi di rottura dell’utero, di sottoporre il feto ad accertamento
cardiotocografico che avrebbe evitato la sofferenza fetale che a sua volta cagionò
la morte del nascituro. Un’indagine tempestiva, secondo il perito, avrebbe
consentito parto cesareo urgente e la salvezza del feto. Il coimputato chiamò il
Gagliardi solo verso le quattro del mattino. In conseguenza, non si comprende
come possa essere ritenuto il nesso causale tra la condotta del ricorrente e
l’evento in questione, posto che la morte del feto è avvenuta tra le quattro e le
sei del mattino. Non vi è prova che, qualunque condotta il Gagliardi avesse
tenuto, il feto si sarebbe potuto salvare.
La pronunzia è censurata anche quanto alla ritenuta colpa. Non vi è prova
che nel corso della comunicazione telefonica con il dr. Conception sia stata
prospettata adeguatamente l’ingravescenza della patologia, tanto più che la
stessa sentenza mette in luce la grave sottovalutazione della situazione da parte
del Conception stesso, che determinò nel Gagliardi la erronea prescrizione di un
calmante. Ciò esclude la responsabilità colpevole.
3. L’imputato Conception produce tre motivi.
3.1 Con il primo motivo si espone che l’imputato è medico generico,
aveva appena conseguito la abilitazione professionale a l’Avana ed era in servizio
presso la clinica in cui avvennero i fatti da soli tre mesi con funzione di guardia
medica. La paziente era affetta da gastroenterite in gravidanza sicché, a fronte
dei dolori lamentati, era ragionevole per il medico collegarli a tale patologia. La
sua limitata competenza professionale non lo poneva in condizione di
diagnosticare la patologia placentare. Nella notte del 15 l’imputato esaminò la
paziente pur senza fare una visita ginecologica alla quale non era adeguato e
contattò telefonicamente il ginecologo che aveva in cura la paziente. Il ricorrente
non era certamente in grado di esperire l’esame cardiotocografico. Al riguardo
hanno convenuto anche il perito ed il consulente di parte civile. Insomma, attesa
la complessità del quadro, nessun addebito colposo può essere mosso ad un

2.3 Con il terzo motivo si prospetta vizio motivazionale in ordine alla

medico che non era in grado di compiere indagini e diagnosi di ambito
specialistico.
3.2 Con il secondo motivo si espone che la Corte d’appello ha trascurato il
materiale probatorio che fotografa la condotta del medico ed esclude l’esistenza
di colpa. Il ricorrente difettava di conoscenze ginecologiche ed ha fatto l’unica
cosa possibile, chiamando lo specialista ginecologo, considerata la difficoltà
diagnostica ammessa dalla stessa Corte d’appello. Si versa quindi in difetto di
competenza degli altri medici specialisti.
3.3 Con l’ultimo motivo si deduce che, quanto all’asportazione dell’utero
ed alla perdita della capacità di procreare, si è in presenza di eventi connessi
inevitabilmente alla patologia placentare e quindi non addebitabili, come ritenuto
dallo stesso perito. Al riguardo difetta comunque la querela.
4. La sentenza impugnata ricostruisce la vicenda alla luce delle
deposizioni testimoniali e soprattutto di quella della Giuliani. Ne emerge che la
donna, che si trovava al settimo mese di gravidanza, venne ricoverata presso
una casa di cura a causa di persistenti dolori addominali e qui gestita dal
primario del reparto di ginecologia dr. De Vincentiis e dal dr. Gagliardi. Venne
ipotizzata patologia da calcolosi renaiUche fu tuttavia smentita dagli esami
ecografici d’organo. Ciò nonostante non vennero compiuti approfondimenti
diagnostici e fu mantenuta una terapia antidolorifica ed antagonista delle
contratture uterine.
La sera del giorno 15 ottobre 2004 la condizione della paziente si aggravò
con l’aumento dei dolori e nel corso della notte con rilevanti crisi lipotimiche. Il
medico di guardia dr. Conception non eseguì alcuna concreta valutazione
medica, si limitò a prescrivere un antidolorifico; intorno alle ore 3,30 della notte
contattò telefonicamente il dr. Gagliardi e, all’esitò, somministrò un ansiolitico. Il
mattino seguente il dr. Gagliardi constatò la morte del feto. Fu subito eseguito
intervento chirurgico di isterectomia totale.
Alla luce delle indagini medicolegali esperite il giudice espone che si è accertato
senza incertezze che la donna era affetta da una rara patologia placentare
costituita da placenta accreta e percreta: una anomala penetrazione dei villi
placentari nel tessuto uterino che, a partire dalla tarda serata del giorno 15,
condusse alla perforazione uterina, con connessa emorragia che determinò le
gravi, ripetute crisi lipotimiche riscontrate dal terapeuta dr. Conception.
Quanto alla patologia placentare, prosegue la sentenza, si sarebbe potuti
addivenire a corretta diagnosi sulla base di diversi strumenti diagnostici, nessuno

motivazione. L’imputato era infatti in condizione di fare affidamento sulla

dei quali fu posto in essere nel corso del ricovero. Neppure il più semplice,
costituito dall’ecogafia d’organo, venne posto in essere. Si configura, dunque,
indubbia erroneità del trattamento sanitario posto in essere dal primario e dal
Gagliardi. Tuttavia, non è certo che esami appropriati avrebbero consentito di
porre la diagnosi di patologia placentare e di esperire il necessario parto cesareo
urgente che avrebbe sicuramente salvato il feto. Soprattutto neppure una
corretta e tempestiva diagnosi avrebbe consentito di salvare l’utero: sarebbe
stato infatti in ogni caso necessario asportare l’organo. Di qui la pronunzia
per tale aspetto della vicenda afferente al danno conseguente all’isterectomia.
La Corte d’appello reputa che, invece, la condotta terapeutica tra il 15 ed
il 16 fu colposa per ciò che attiene alla cura della sopravvivenza del feto. Si
considera che i dolori della paziente andavano aumentano e così la sua
condizione generale. Il deterioramento della situazione era pure documentato
dalle crisi lipotimiche concomitanti con la rottura dell’utero e con la conseguente
emorragia. L’aggravarsi della condizione della madre determinava sofferenza
fetale progressiva che culminava con la morte tre le 4 le 6 del mattino. In una
situazione di tale genere si imponeva un controllo continuo ed attento della
situazione del feto mediante ascolto del battito cardiaco e frequentissima
ripetizione dell’esame cardiotocografico. Una assidua attenzione alla condizione
del feto avrebbe consentito di coglierne subito la sofferenza e di porre in essere
intervento chirurgico urgente che ne avrebbe consentita sicuramente la salvezza,
trattandosi di organismo ben formato ed in buone condizioni generali.
In tale quadro complessivo viene valutata la condizione dei due medici
che in qualche modo intervennero nella notte. Quanto al Conception, sanitario di
guardia, si considera che pur essendosi in presenza di medico generico privo di
specifiche competenze in ostetricia e ginecologia, l’aggravarsi della condizione
della Giuliani avrebbe dovuto indurlo ai necessari approfondimenti quanto alla
condizione del feto, sollecitando anche l’intervento delle figure specialistiche che
meglio avrebbero potuto compiere ed interpretare l’esame cardiotocografico di
cui si è detto. Egli invece si astenne da qualunque azione efficace, limitandosi a
somministrare un antidolorifico ed a misurare due volte la pressione, peraltro
riscontrando l’ipotensione costituente espressione delle crisi lipotimiche in atto.
Viceversa, nella situazione data, indipendentemente dal suggerimento telefonico
del Gagliardi di somministrare un ansiolitico, egli avrebbe dovuto agire
personalmente in modo risoluto e pretendere anche l’immediato intervento del
ginecologo di turno di reperibilità.
Conclusivamente la pronunzia considera che all’ora della telefonata tra
Conception e Gagliardi il feto non era ancora morto. Lo stesso consulente
tecnico del Gagliardi colloca l’evento tra le 4 e le 5 del mattino, ma l’orario va

assolutoria nei confronti del primario e l’esonero da responsabilità del Gagliardi

spostato un po’ in avanti, in considerazione dell’intervallo di meno di otto ore
ritenuto ponendo come punto di riferimento l’ora dell’intervento chirurgico
eseguito attorno alle ore 12.
La conclusione è che i due sanitari sono responsabili dell’evento costituito
dalla morte del feto. Né può ritenersi deficit di contestazione, posto che
l’imputazione fa riferimento all’omissione di indagine ecografica o di altra natura.
4. Tale pronunzia si espone a diverse censure.
sopra esposto è focalizzato sull’affermazione di responsabilità in ordine
all’interruzione della gravidanza e quindi sull’illecito di cui al già richiamato art.
17 della Legge n. 194; mentre quanto al reato di cui all’art. 590 cod. pen. si
esclude l’esistenza di responsabilità. In modo dissonante rispetto a tale
configurazione della contestazione e della decisione si esprime in dispositivo
pronunzia di condanna in ordine al “reato” ascritto sebbene, come si è
ripetutamente esposto gli illeciti contestati fossero due.
Ne discende che in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ambedue gli imputati.
Quanto a Gagliardi, le convergenti valutazioni dei giudici di merito in ordine
all’inesistenza di nesso eziologico tra le condotte e l’evento isterectomia
determina l’annullamento per non aver commesso il fatto: tale evento, anche in
caso di diagnosi corretta, non avrebbe potuto essere evitato. Si tratta della
stessa formula adottata dal giudice d’appello nei confronti del dr. De Vincentiis,
primario del reparto e dunque collocato in una posizione assai simile a quella del
ricorrente.
Viceversa, con riguardo al Conception, alla luce delle medesime
valutazioni di merito, emerge la formula assolutoria connessa all’assenza di
profili di colpa e quindi perché il fatto non costituisce reato. Tali formule di
merito, desunte pianamente dagli argomenti espressi in sentenza, escludono che
debba essere annullata la sentenza per effetto della prescrizione intervenuta il 3
agosto 2012, computando le sospensioni del processo. Ne discende altresì la
revoca delle statuizioni civili afferenti a tale illecito, attesa l’assenza di profili di
responsabilità nei confronti di ambedue i ricorrenti.
5. Quanto all’interruzione della gravidanza, l’illecito è estinto per effetto
della già evocata prescrizione, ma le posizioni degli imputati vanno diversificate.
Per Gagliardi va emessa pronunzia assolutoria per non aver commesso il
fatto. Le deduzioni difensive sono al riguardo pienamente fondate. E’ stato
accertato che la morte del feto è avvenuta approssimativamente tra le quattro e
le sei del mattino. L’imputato venne coinvolto solo intorno alle ore 3,30 con una

Essa presentow singolari incongruenze. L’impianto argomentativo che si è

telefonata da parte del Conception di cui non è neppure noto con esattezza il
contenuto. Tale contatto in epoca davvero prossima all’evento pone
l’interrogativo su quale avrebbe potuto essere la condotta appropriata del
Gagliardi idonea ad evitare la perdita del feto. Sarebbe stato infatti necessario un
intervento di taglio cesareo che, evidentemente, avrebbe richiesto tempi non
brevissimi comunque incompatibili con la prossimità dell’evento. D’altra parte il
giudice di merito non spiega in alcun modo quale avrebbe potuto essere l’effetto
salvifico di condotte diagnostiche e terapeutiche corrette. Per l’effetto vanno

5.1 Per Conception la sentenza va annullata per prescrizione. Né vi sono
le condizioni per adottare pronunzia assolutoria nel merito alla stregua di quanto
sarà in prosieguo esposto a proposito delle statuizioni civili.
Tale sanitario ebbe in cura la donna nelle ore che precedettero la perdita
del feto. La donna manifestò una drammatica ingravescenza della sua
condizione, ampiamente descritta nelle pronunzie di merito e particolarmente in
quella del Tribunale. A prescindere dalla problematiche afferenti
all’individuazione delle cause di tale aggravamento (connesso alla già evocata
grave patologia placentare) resta il fatto che una condizione così drammatica
avrebbe dovuto sollecitare il sanitario di reperibilità dr. Conception a prendersi
cura del feto e quindi a monitorarlo. E’ ben vero che si trattava di medico
giovane e poco esperto, ma si era in presenza di istanza diagnostica e
terapeutica di primordiale rilievo che avrebbe dovuto essere in qualche modo
affrontata, se del caso coinvolgendo figure professionali maggiormente
specializzate. Sotto tale aspetto la diffusa sentenza d’appello appare immune da
vizi logici o giuridici, quando rimarca la colposa, macroscopica trascuratezza
nella gestione del caso, nonché l’effetto salvifico del feto in caso di un
intervento tempestivo. Ne discende la reiezione del ricorso quanto alle statuizioni
civili afferenti al reato in questione. La considerazione del complessivo esito di
questa pronunzia di legittimità induce a compensare le spese tra le parti.

P qm

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gagliardi
Nazzareno in ordine ai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto e revoca le
connesse statuizioni civili; nonché nei confronti di Conception Fernandez Hector,
limitatamente al reato di cui all’art. 590 cod. pen. perché il fatto non costituisce
reato e revoca le statuizioni civili relative a tale illecito.
Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di Conception ai fini
penali in ordine al reato di cui all’art.

iy delle legge n. 194 del 1978 per essere il

pure revocate le statuizioni civili nei confronti di Gagliardi.

reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nei confronti dello stesso
imputato ai fini civili, quanto a tale ultimo reato; e compensa tra le parti le spese
relative a questo giudizio.

Roma 5 luglio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Vincenz ROMIS)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rv Sezione Penale

(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRE DENTE

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