Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37772 del 04/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37772 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UKUWRERE MARTINS N. IL 06/12/1983
avverso la sentenza n. 22625/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del Dott.fiutent 1111 01,0
che ha concluso per 4 I LAA,42A Atti
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Data Udienza: 04/07/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15/1/2013, condannò
Ukuwrere Martins, imputato del reato di guida senza patente, concesse le
attenuanti generiche, alla pena di C. 1.600,00 di ammenda.
2.
Avverso la detta sentenza l’imputato propone ricorso per
2.1. Con l’unico motivo esposto, il ricorrente denunzia omessa
motivazione in ordine alla quantificazione della pena, avendo il Tribunale
omesso di esporre il calcolo che lo aveva portato ad infliggere la pena di cui
sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è privo di fondamento.
Invero, il Tribunale dopo aver enunciato i criteri sulla base dei quali andava
misurata la pena («modesta gravità del reato, desunta dall’ora diurna della
sua circolazione, e della personalità del colpevole, che è incensurato»),
concesse le attenuanti generiche, condannò l’Ukuwrere alla pena di cui detto.
Sibbene, a causa d’evidente refuso, quel giudice abbia indicato l’inconferente
pena base di C. 5.000,00, non è dubbio che per giungere all’esigua pena
definitiva di C. 1.600,00, previa concessione delle attenuanti generiche, ha
determinato la pena base, al massimo, in C. 2.400,00; cioè in misura
prossima4minimo assoluto, fissato dalla legge in C. 2.257,00.
Ciò posto, al contrario dell’assunto impugnatorio, non solo il Tribunale ha
assolto adeguatamente all’obbligo motivazionale, ma nel caso di specie,
trattandosi di pena prossima la minimo assoluto, un tale obbligo non avrebbe
avuto necessità di specifico assolvimento. Né, per la stessa ragione, la
mancata specificazione dei computi aritmetici può assumere rilievo, come
condivisamente affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, n. 6489 del
24/1/2005).
4. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
1
cassazione.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 4/7/2013.