Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37772 del 04/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37772 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UKUWRERE MARTINS N. IL 06/12/1983
avverso la sentenza n. 22625/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del Dott.fiutent 1111 01,0
che ha concluso per 4 I LAA,42A Atti
C-crt-3 (

Udito, per la p
Udit i di

srAvv.

vile, l’Avv

Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15/1/2013, condannò
Ukuwrere Martins, imputato del reato di guida senza patente, concesse le
attenuanti generiche, alla pena di C. 1.600,00 di ammenda.

2.

Avverso la detta sentenza l’imputato propone ricorso per

2.1. Con l’unico motivo esposto, il ricorrente denunzia omessa
motivazione in ordine alla quantificazione della pena, avendo il Tribunale
omesso di esporre il calcolo che lo aveva portato ad infliggere la pena di cui
sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è privo di fondamento.
Invero, il Tribunale dopo aver enunciato i criteri sulla base dei quali andava
misurata la pena («modesta gravità del reato, desunta dall’ora diurna della
sua circolazione, e della personalità del colpevole, che è incensurato»),
concesse le attenuanti generiche, condannò l’Ukuwrere alla pena di cui detto.
Sibbene, a causa d’evidente refuso, quel giudice abbia indicato l’inconferente
pena base di C. 5.000,00, non è dubbio che per giungere all’esigua pena
definitiva di C. 1.600,00, previa concessione delle attenuanti generiche, ha
determinato la pena base, al massimo, in C. 2.400,00; cioè in misura
prossima4minimo assoluto, fissato dalla legge in C. 2.257,00.
Ciò posto, al contrario dell’assunto impugnatorio, non solo il Tribunale ha
assolto adeguatamente all’obbligo motivazionale, ma nel caso di specie,
trattandosi di pena prossima la minimo assoluto, un tale obbligo non avrebbe
avuto necessità di specifico assolvimento. Né, per la stessa ragione, la
mancata specificazione dei computi aritmetici può assumere rilievo, come
condivisamente affermato da questa Corte (Cass., Sez. V, n. 6489 del
24/1/2005).

4. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

1

cassazione.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 4/7/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA