Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37770 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37770 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GFALL CARLO

n. il 5,06,1979

avverso la sentenza n. 1646/12 della Corte d’appello di Trieste del
10.12.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 4 luglio 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Mario
Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’avv. Federico Gallegaro, difensore dell’imputato insiste per
l’accoglimento del ricorso

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Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO
GFALL CARLO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Trieste che, a seguito di gravame del
Procuratore Generale e dell’imputato, in parziale riforma della sentenza di
condanna emessa nei confronti del GFALL in ordine al reato di cui all’art. 186,
comma 2 del C.d.S., dal Tribunale di Gorizia il 27.01.2012, ha concesso
all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna.

186 comma 2 lett. c) del C.d.S. e dell’art. 379 del relativo regolamento al C.d.S.
per la nullità dell’accertamento del tasso alcolemico, eseguito a mezzo
etilometro, poiché effettuato in violazione della disciplina che regola le modalità
con cui la procedura strumentale deve essere svolta, e, comunque, in assenza
degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza. Si adduce che l’etilometro è
stato utilizzato in violazione delle norme di riferimento perché non è stato
rispettato l’intervallo temporale richiesto necessariamente come requisito di
validità dalla legge (due misurazioni effettuate a distanza di 5 minuti) in quanto
le due misurazioni sono state effettuate a distanza di tre minuti l’una dall’altra, si
richiamano sul punto le sentenze di questa Corte e di questa sezione del
29.09.2009 n. 41846 e del 9.06.2004 n. 32961.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla
parte motiva della sentenza relativa alla eccezione del mancato rispetto
dell’intervallo dei cinque minuti tra le due misurazioni del tasso alcolemico. Il
giudice non tiene conto, invero, del dato testuale emergente dai rapportini di
prova stampati dall’etilometro dando prevalenza alle dichiarazioni degli agenti
operanti.
Con il terzo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di
motivazione circa la mancata verifica del buon funzionamento degli strumenti
per accertare il tasso alcolemico.
Con il quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione con riferimento
all’art. 193 c.p.p con riferimento all’eccepito mancato rispetto dell’intervallo di
tempo tra le due misurazioni.
Con il quinto motivo si denuncia altra violazione di legge con riferimento
alla disposta confisca.
RITENUTO IN DIRITTO
L’infondatezza dei motivi esposti determina il rigetto del ricorso.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge nella specie dell’art.

Il primo, secondo e quarto motivo possono essere

esaminati

contemporaneamente riguardanti essi, sotto il profilo della violazione di legge e
di vizio di motivazione, la medesima questione.
Sul punto la Corte territoriale ha fornito corretta motivazione evidenziando,
in fatto, che, con riferimento al momento dell’inizio della misurazione del tasso
alcolemico attraverso l’etilometro, i cinque minuti tra la prima e la seconda
misurazione, richiesti dall’art. 379 del regolamento al C.d.S., erano senz’altro
trascorsi. Le dichiarazioni rese dal teste La Notte chiariscono che il momento di

incomincia a soffiare all’interno dell’etilometro che non corrisponde all’orario
riportato sullo scontrino rilasciato dall’apparecchio che è quello in cui termina la
prima operazione.
Il terzo motivo manca di specificità, questa Corte ha affermato (Sez. 4,
Sentenza n. 17463 del 24/03/2011 Ud. Rv. 250324) che, in tema di guida in
stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza
dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova
contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di
metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera
allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione
dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec.
Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere
sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun
divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite).
Da ultimo, con riferimento al motivo riguardante la disposta confisca
dell’autovettura, come già evidenziato dalla Corte territoriale, il provvedimento è
del tutto legittimo in quanto trattasi di sanzione accessoria introdotta con
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008 n.
125, vigente al momento della commissione del fatto.
Va ricordato che le modifiche al Codice della Strada apportate da legge n.
120/2010, che ha modificato la natura della confisca del veicolo qualificandola
sanzione di carattere amministrativo, non hanno privato il giudice penale del
potere-dovere di ordinare la confisca del veicolo, stante il chiaro tenore dell’art.
186, co. 2 lett. C) C.d.S.: secondo quanto già affermato da questa Corte, infatti,
“il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 legge n. 120
del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la
confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato
d’ebbrezza, pur se essa ha acquisito natura di natura di sanzione
amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in

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inizio dell’operazione va fissato quando il conducente, sottoposto a controllo,

precedenza sottoposto a sequestro” ( Sez. IV. 27 dicembre 2010, n. 45365);
ciò anche perché “il giudice conserva, in virtù del principio della “perpetuatio
iurisdictionis”, il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di
ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu
eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca,
senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle
modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha,
in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca “ex” art. 186,

conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria” (Sez. IV,
21 dicembre 2010, n. 44903).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 4 luglio 2013.

comma secondo, lett. c) e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla

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