Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3777 del 09/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3777 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTA SALVATORE ANTONY N. IL 18/09/1989
avverso la sentenza n. 19/2011 GIUDICE DI PACE di MILITELLO IN
VAL DI CATAN, del 07/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Ge7rale in persona del Dott.
che ha concluso per
4

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Udito, per la p e
Uditi d en r Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 09/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Militello in Val di Catania, con sentenza del
7/11/2013, condannò D’Agosta Salvatore Antony alla pena stimata di giustizia
in quanto reputato colpevole del delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 3, cod.
pen., per avere, per colpa generica e specifica, procurato lesioni personali
giudicate guaribili in giorni trenta a Mazzone Giacomo (il primo, alla guida di
un ciclomotore, aveva causato l’incidente a causa della velocità eccessiva

secondo).

2.

Avverso la predetta sentenza il D’Agosta propone ricorso per

cassazione, prospettando unitaria censura con la quale denunzia vizio
motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge, in ordine alla
ricostruzione del fatto operata dal Giudice.
Assume, in sintesi, il ricorrente che il Giudice di pace aveva fondato il
proprio convincimento senza tener conto delle seguenti circostanze: gli stessi
testi Ragusa Rocco e Tambone Damiano, la cui deposizione era stata
richiamata in sentenza, avevano dichiarato che l’incidente era avvenuto al
centro dell’intersezione viaria, circostanza, questa, • che contrastava la
presunzione che il Giudice aveva creduto di trarre in base alla direzione dei
veicoli; inoltre, i testi erano giunti sul luogo dopo l’incidente e solo dietro
contestazione il Ragusa aveva dichiarato che l’imputato procedeva
contromano; infine, era stata assicurata fede alla interessata versione della
P.O. e nessun rilievo a quella fornita dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è privo di giuridico fondamento.
Lo stesso, infatti, volto a contestare la ricostruzione del fatto operata dal
giudice, non mostra di aver tenuto in adeguato conto la norma processuale la
quale consente riesame in sede di legittimità del percorso motivazionale
(salvo l’ipotesi dell’inesistenza) nei soli casi in cui lo stesso si mostri
manifestamente (cioè grossolanamente, vistosamente, ictu ocu/i) illogico o
contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio risultare, oltre che dalla medesima
sentenza, da specifici atti istruttori, espressamente richiamati (art. 606,
comma 1, lett. e).

1

tenuta e per avere omesso di dare la precedenza al ciclomotore condotto dal

Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione
del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo
apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di

non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Il Giudice, esaminate le emergenze istruttorie, ha individuato la colpevole
condotta dell’imputato nell’aver tenuto condotta di guida imprudente, imperita
e negligente e nell’aver violato le regole sulla precedenza e la velocità. Una
tale evenienza trova conferma nel rilievo afferente alla tipologia e allocazione
dei danni subiti dalle carrozzerie dei due mezzi, nelle dichiarazioni della P.O.,
valutate attendibili con pertinente e congrua motivazione, e nelle dichiarazioni
testimoniali acquisite. A quest’ultimo riguardo, contraddittorio e privo di
autosufficienza deve ritenersi l’asserto impugnatorio secondo il quale i testi
non ebbero modo di i cogliere la dinamica dell’incidente: al contrario, siccome
testualmente riportato in sentenza, il Ragusa ebbe modo di vedere
l’irresponsabile corsa contromano dell’imputato, che per poco non lo ebbe ad
investire.
Il D’Agosta, in definitiva, pretende di efficacemente contrastare il riferito
costrutto motivazionale proponendo diversa ricostruzione, peraltro neppure
dotata di maggiore plausibilità, senza farsi carico di specificamente
contrastare gli argomenti sopra sinteticamente riportati.

2

apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,

4. dal rigetto del ricorso proposto dal D’Agosta discende la di lui
condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 9/10/2014.

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