Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3777 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3777 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MICHELE PIERO N. IL 02/08/1976
avverso l’ordinanza n. 18/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/spitite le conclusioni del PG Dott.

Sekg-P+9-C
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Uditi difens

Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 14/2/2013,
rigettava il reclamo proposto nell’interesse di De Michele Piero avverso la
declaratoria di inammissibilità della domanda di permesso premio pronunciata
dal Magistrato di Sorveglianza di Bari per la mancata espiazione di metà della
pena.
Il Tribunale di Sorveglianza riteneva superato il limite di pena espiata di
ter comma 4 lett. c) ord. pen.;

riteneva, peraltro che, a fronte della particolare gravità dei reati in espiazione
(omicidio volontario e violazione della legge sulle armi), non fosse possibile
formulare una prognosi di assenza di pericolosità sociale, atteso che l’ultima
osservazione scientifica della personalità risaliva al 30/11/2011 e non era stata
aggiornata dopo il trasferimento nella Casa di Reclusione di Turi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di De Michele Piero, deducendo
violazione dell’art. 27, comma 4 d.P.R. 230 del 2000.
La norma impone la continuità dell’osservazione e del trattamento dei
detenuti in caso di trasferimento in altri istituti. Il Tribunale di Sorveglianza
aveva scaricato sugli operatori la responsabilità per l’omesso aggiornamento
dell’osservazione sul detenuto ma non aveva tenuto conto che, prima del
trasferimento a Turi, il detenuto aveva già goduto di permessi premio, l’ultimo
dei quali era terminato il 5/11/2012.
In un secondo motivo si deduce violazione di legge processuale: l’udienza
davanti al Tribunale di Sorveglianza era stata tenuta in assenza del detenuto e
del suo difensore, che non erano stati avvisati: l’udienza e il conseguente
provvedimenti erano, quindi, nulli.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata. In effetti, come è stato possibile verificare dall’esame
del fascicolo, il provvedimento è stato emesso de plano e senza fissazione di
udienza.

2

dieci anni di reclusione previsto dall’art. 30

Questa Corte ha ripetutamente affermato che è affetto da nullità assoluta il
provvedimento che definisce con procedura de plano, e quindi senza il rispetto
del contraddittorio camerale, il reclamo avverso il diniego di un permesso premio
a un detenuto (Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010 – dep. 20/10/2010, Casile, Rv.
248694; Sez. 1, n. 1127 del 16/02/2000 – dep. 20/03/2000, Ravelli, Rv.
215616).
Data la natura non amministrativa, ma giurisdizionale del procedimento in
tema di permessi premio ai detenuti, alla stregua dei principi desumibili dalle

applicazione integrale, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato
disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen..
In effetti, i principi enunciati in materia dal giudice delle leggi distinguono le
modalità di trattamento del detenuto all’interno del penitenziario e le misure che,
dando luogo a forme di espiazione della pena fuori dal carcere, incidono sul
grado di libertà del condannato ed esigono per la loro applicabilità l’adozione di
procedure rigorosamente garantiste.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Bari.

Così deciso il 7 novembre 2013

Il Presidente

sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1993 e 225 del 1995, deve trovare

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