Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37769 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37769 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari
nel procedimento a carico di
Murtas Tiziana, nata a Cagliari il 05/08/1964
avverso la sentenza del 11/04/2017 del giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Cagliari;

udita la relazione svolta dal consigliere Mirella Agliastro;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. M. Giuseppina Fodaroni,
presentate il 24/01/2018, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11/4/2017 il giudice per le indagini preliminari di
Cagliari dichiarava non doversi procedere nei confronti di Murtas Tiziana per
essere il reato ascrittole estinto per prescrizione. La predetta era imputata dei
reati di cui agli artt. 341-bis e 651 cod. pen., commessi il 22/10/2011.
2.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’emissione del decreto penale di

condanna, ma il giudice (erroneamente) aveva ritenuto estinti i reati, poiché

Data Udienza: 21/03/2018

sarebbe decorso il termine ordinario di prescrizione di anni sei “senza che fosse
intervenuto alcun atto interruttivo”.
3.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale di Cagliari per

inosservanza ed erronea interpretazione dell’art. 157 cod. pen., avendo il giudice
per le indagini preliminari errato nel dichiarare la prescrizione, in particolare, del
reato di cui art. 341-bis cod. pen., ascritto al capo a), al momento della
pronuncia.
4.

Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 24/1/2018 ha

inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Cagliari, per sopravvenuta
carenza di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato è stato commesso il 22/10/2011, la prescrizione ordinaria di sei
anni è maturata

al 21/10/2017. Tuttavia, quand’anche al momento della

sentenza (11/04/2017) e del ricorso del PG di Cagliari (20/04/2017) non fosse
ancora maturata la causa di estinzione del reato, come correttamente rilevato
dal ricorrente, nelle more del giudizio davanti la Corte di Cassazione il reato è
sicuramente estinto.
2. Trova applicazione nel caso di specie, l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il
ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza dichiarativa
dell’estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci l’erroneità del
calcolo del tempo necessario al prodursi di tale vicenda, quando il termine di
legge, come indicato nell’atto di impugnazione, è comunque spirato in data
precedente a quella della decisione della Corte di cassazione (Sez. 2, n.30276
del 11/05/2017 Rv. 270304; Sez. 6, n. 6151 del 22/01/2013 Rv. 254858; Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011 Rv. 251694).
3.

Il ricorso, sebbene fondato in fatto e in diritto, deve dunque essere

dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, giacché nelle
more, il termine di legge, come indicato nel ricorso, è spirato in data precedente
alla presente decisione.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4 cod. proc. pen., quale condizione
di ammissibilità dell’esercizio del diritto d’impugnazione, deve essere connotato
dai requisiti della concretezza e dell’attualità, deve sussistere non soltanto
all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della
decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di
vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice

2

rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo la

dell’impugnazione.

Con

riferimento

considerazione la categoria della

viene

in

carenza d’interesse sopraggiunta”.

Il

a

quest’ultimo

aspetto,

fondamento giustificativo di tale categoria risiede nella valutazione negativa della
persistenza, al momento della decisione, dell’interesse all’impugnazione, la cui
attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto
intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita
dall’impugnante.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21/03/2018

P.Q.M.

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