Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37769 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37769 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOTTA ANDREA N. IL 17/12/1984
avverso la sentenza n. 2016/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
OLuo SC3`/21Udito il Procuratore Gen rale in persona del Dott. f 149(‘`C
che ha concluso per \
e
q/b•CD-

l’Avv

Udito, per la
Udit i di

.rAvv.

Data Udienza: 04/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 20/1/2010, dichiarato
Motta Andrea colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del cod.
della str., per essersi posto alla guida in stato d’ebbrezza alcolica (1,88/1,76
g/1), condannò il medesimo, previo concessione delle attenuanti generiche,
alla pena di mesi tre di arresto ed €. 1.200,00 di ammenda, sostituita la pena

2. La Corte d’appello di Genova, investita dell’appello dell’imputato,
con sentenza del 13/12/2012, confermò la statuizione di primo grado.

3. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione.

3.1. Con l’unico motivo posto a sostegno dei gravame il Motta
denunzia vizio motivazionale e violazione di legge per essergli stata negata la
sospensione condizionale della pena.
Secondo l’assunto impugnatorio la Corte territoriale male aveva fatto a
trarre negativo giudizio ekla personalità dell’imputato sulla base dei
precedenti penali. Trattavasi, invero, di due episodi, niente affatto allarmanti:
in un caso, di guida in stato d’ebbrezza, per il quale era stata inflitta la sola
pena dell’ammenda (in parte a titolo di conversione della pena dell’arresto),
regolarmente pagata; nell’altro, di violazione dell’art. 73 del d.P.R. n.
309/1990, definito con la pena sospesa patteggiata di mesi cinque di
reclusione.
Or poiché i detti precedenti, risalenti nel tempo, non costituivano
specifico indice di pericolosità dell’imputato e, peraltro, il reato di cui alla
sentenza di patteggiamento, risalente al gennaio 2007, ai sensi del comma 5
dell’art. 460, cod. proc. pen., doveva considerarsi estinto, nel mentre
l’imputato, oggi prossimo ai trent’anni, nelle more non era incorso in altre
censure, la sospensione condizionale della pena sarebbe stata ampiamente
giustificata dalla fausta prognosi che era dato trarre dalle dette
considerazioni. Al contrario, la libertà controllata, giunta a cinque a anni dal
fatto, appariva priva d’efficacia retributiva e rieducativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

detentiva con l’equivalente libertà controllata.

4. Il ricorso è infondato in quanto diretto a contestare valutazione
squisitamente di merito, qui non censurabile, ove sorretta da adeguata
motivazione.
Senza che rilevi, al fine del giudizio sulla personalità, l’effetto estintivo
invocato per il delitto concernente gli stupefacenti, non v’è dubbio che la
commissione di un tal grave fatto trasgressivo, unitamente alla reiterazione
della condotta gravemente pericolosa per la pubblica incolumità, di circolare
alla guida di veicoli a motore in uno stato di grave ebbrezza alcolica

infausta sulla sospendibilità della pena, apparendo, al contrario di quel che
reputa il ricorrente, ad un tempo, aver efficacia dissuasiva e capacità
rieducativa, oltre che retributiva, l’inflitta sanzione sostitutiva della libertà
controllata.

5. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deci • in Roma il 4/7/2013

Il Cons

iere est nsore

o)

Il Presi nte
(Vincenz Romis)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

(1,88/1,76 g/l), costituiscono più che sufficienti ragioni per scioglier prognosi

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