Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37768 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37768 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO FELICE N. IL 14/09/1953
CIRILLO LUCIA N. IL 31/08/1978
avverso la sentenza n. 1225/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

,

OSSERVA
Cirillo Felice e Cirillo Lucia ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata in merito alla responsabilità, alla subordinazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e prescrizione
del reato.

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie , dovendosi riscontrare
un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. I ricorrenti, infatti, si
limitano ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata , senza indicare in
alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare,
al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato
motivazionale a fondamento del decisum.
In ordine alla seconda doglianza , occorre rilevare come il giudice, con motivazione
esente da vizi logico-giuridici, abbia evidenziato che il reato ha prodotto
conseguenze dannose per la parte civile, onde correttamente il beneficio della pena
sospesa è stato subordinato al pagamento della provvisionale di euro 10.000,
potendosi ritenere raggiunta, entro tali limiti, la prova del danno.
Il reato, commesso il 27-7-2006, non era prescritto alla data della sentenza
d’appello. L’inammissibilità del ricorso preclude d’altronde la computabilità nel
termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sentenza di
secondo grado.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

In ordine alla prima doglianza, occorre osservare che l’art 581 lett c) cpp richiede

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

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