Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37768 del 04/07/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37768 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di L’Aquila
Nei confronti di
LIBERATO ANDREA
n. il 11.02.1972
avverso la sentenza n. 375/12 del Tribunale di Chieti del 13.12.2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 4 luglio 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Mario
Iacoviello che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
Data Udienza: 04/07/2013
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RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di L’Aquila ricorre
in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di LIBERATO Andrea in ordine al reato
di cui all’art. 186,comma 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies del C.d.S..
Si denuncia violazione di legge per essere stata applicata una pena
illegale. evidenziandosi che la pena prevista per il reato di guida in stato di
comma 2 bis del richiamato 186 – deve essere raddoppiata rispetto a quella
prevista dal precedente comma 2, per cui la pena detentiva base da cui
partire è di un anno e non di nove mesi come ritenuto dalle parti ed
applicata dal giudice.
Denuncia altra violazione di legge in quanto nel caso di specie andava
revocata la patente di guida e non disposta la mera sospensione.
Il ricorso va accolto.
E’ palese la violazione di legge denunciata dal ricorrente, come emerge
dallo stesso capo d’imputazione, il ricorrente alla guida dell’autovettura
indicata in rubrica in stato di ebbrezza aveva anche provocato un incidente
stradale, tenuto conto della data del commesso reato (27.03.2011) trova
applicazione la modifica legislativa apportata all’art. 186 del C.d.L. dalla L.
120/2010, pertanto l’accordo intervenuto tra le parti, ex art. 444 c.p.p., è
illegittimo per essere stata applicata una pena detentiva illegale essendo
stata fissata, come pena base, quella di nove mesi di reclusione e non di un
anno.
Altrettanto fondata è la censura relativa alla mancata revoca della
patente di guida che va applicata nel caso in cui sussiste l’aggravante di cui
al comma 2 bis del richiamato art. 186 C.d.S..
In tema di patteggiamento, questa Corte ha affermato che, qualora
venga determinata, in seguito all’accordo delle parti, ai sensi degli artt.
414. o 599 c. p. p., una pena illegale, deve ritenersi venuto meno
l’accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio,
con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio nel
quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad
un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle
prescrizioni di legge.
ebbrezza nella ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente –
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 4 luglio 2013.