Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37767 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37767 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PINTO DOMENICO N. IL 22/06/1984
avverso la sentenza n. 9915/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Pinto Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in
ordine al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del
difensore e alla sussistenza dl reato di cui all’art 385 cp.
L’art 581 lett c) cpp richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente, infatti,in ordine alla prima questione, non confuta le ragioni
addotte dal giudice a sostegno del provvedimento di rigetto; non indica, al di là di
affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato
motivazionale a fondamento del decisum e non formula alcuna argomentazione a
supporto delle proprie tesi.
Inoltre , secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla
sentenza impugnata , la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha
contestato la completezza della predetta sintesi , deducendo di avere in realtà
devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.
Formulata in termini ancor più generici è la seconda censura , priva del benché
minimo supporto di un concreto motivo di doglianza , anche alla luce di quanto
emerge dalla sentenza gravata in merito all’ammissione dell’addebito da parte
dell’imputato.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie,

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

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