Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37766 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37766 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITONE ANGELO N. IL 14/05/1980
SAUGHELLI ROSARIA N. IL 02/11/1979
avverso la sentenza n. 165/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Vitone Angelo e Saughelli Rosaria ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla responsabilità, considerata anche la ravvisabilità, in favore del Vitone , della
scriminante di cui all’art 54 cp. La Saughelli contesta inoltre il trattamento
sanzionatorio.

di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-5 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai motivi a
delinquere, consistiti esclusivamente nell’intento di offrire un falso alibi al cognato.
(\b12, 6
Wricors9 va dunque dichiarate inammissibileí,, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille”a&itu””
, e erminata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede

La Corte dichiara inammissibile ricorsì e condanna il ricorrente al pagamento delle
&Aston,
spese processuali e della somma di euro milléin favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2015 .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA