Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37766 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37766 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITONE ANGELO N. IL 14/05/1980
SAUGHELLI ROSARIA N. IL 02/11/1979
avverso la sentenza n. 165/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
Vitone Angelo e Saughelli Rosaria ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla responsabilità, considerata anche la ravvisabilità, in favore del Vitone , della
scriminante di cui all’art 54 cp. La Saughelli contesta inoltre il trattamento
sanzionatorio.
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-5 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai motivi a
delinquere, consistiti esclusivamente nell’intento di offrire un falso alibi al cognato.
(\b12, 6
Wricors9 va dunque dichiarate inammissibileí,, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille”a&itu””
, e erminata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
La Corte dichiara inammissibile ricorsì e condanna il ricorrente al pagamento delle
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spese processuali e della somma di euro milléin favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2015 .