Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37765 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37765 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PESTRIN GIOVANNI N. IL 29/06/1974
avverso la sentenza n. 331/2014 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del
05/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Pestrin Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla capacità d’intendere e di volere dell’imputato.
La doglianza formulata non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza
impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie dell’apparato
giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il giudice dato atto
che le condizioni di salute del Pestrin non erano tali da far sorgere dubbi circa la sua
imputa bilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo,

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