Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37763 del 21/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37763 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VIT GIOVANNI, N. IL 30/5/1964,
avverso la sentenza n. 836/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia
del 19/4/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave,
condannava Vit Giovanni, imputato del reato di rifiuto di sottoporsi ad
accertamento del tasso alcolemico [art. 186, co. 7 C.d.s.] commesso il 3 agosto
2008, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1500 di ammenda, con la
sospensione della patente di guida per il periodo di sei mesi.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato la descritta pronuncia, ritenendo che il giudizio di responsabilità
dell’imputato trovasse fondamento nella testimonianza del verbalizzante
Simonella, il quale aveva riferito senza alcuna contraddizione che il Vit, dopo
aver fatto una prova tesa a riscontrare la generica positività all’alcol, si era
rifiutato di sottoporsi all’alcoltest nonostante i ripetuti ammonimenti degli
operanti.

< Data Udienza: 21/06/2013 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giovanni Geremia. Con unico motivo deduce violazione dell'art. 186, co. 7 c.d.s., in quanto l'imputato aveva svolto il test con l'etilometro, soffiando insufficienti quantità di aria. Non si sarebbe quindi trattato di un rifiuto ma di modalità di accertamento errate che avrebbero dovuto portare la Corte di Appello a conclusioni diverse da quelle assunte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché prospetta una ricostruzione vorrebbe vedere avallata da questa Corte una ricostruzione in fatto sostitutiva di quella operata dai giudici di merito. Giova quindi rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nel caso che occupa, la Corte di Appello ha ritenuto accertato che il Vit si rifiutò di eseguire l'alcotest e pertanto l'affermazione dell'esponente, per la quale l'imputato eseguì delle soffiate d'aria insufficienti a portare a compito l'analisi non corrisponde a quanto affermato dalla Corte di Appello che ha fatto chiaro riferimento agli ammonimenti rivolti al Vit dai verbalizzanti, a chiarimento del giudizio per il quale questi constatarono un comportamento deliberatamente ostruzionistico, valevole ad integrare il rifiuto. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore 2 dell'accaduto non convalidata dall'accertamento processuale e per tal guisa della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna iXricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/6/2013.

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