Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37762 del 27/07/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 37762 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PIROVANO DAVIDE n. a Bellano 1’8/7/1980
avverso la sentenza resa in data 27/3/2018 dalla Corte d’Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 27/07/2018 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. Antonietta Picardi, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Sonia Bova, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale
di Lecco che aveva riconosciuto Pirovano Davide colpevole del delitto di truffa informatica,
condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 60,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Sonia Bova, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai criteri di determinazione della
competenza territoriale, individuata in relazione al luogo di residenza dell’imputato piuttosto
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Data Udienza: 27/07/2018

che in quello di residenza o dimora della persona offesa, in assenza di elementi certi da cui
desumere l’esatto luogo di transizione del denaro dalla vittima all’imputato, con conseguente
violazione dei principi di rango costituzionale circa il giudice naturale, precostituito per legge;
2.2 il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di giustificare la denegata concessione della
circostanza, nonostante la lieve entità del danno conseguente al reato;

della pena, non avendo la Corte distrettuale argomentato al riguardo, nonostante l’espressa
richiesta della difesa.
2.4 Con motivi nuovi depositati in data 12/7/2018 la difesa del ricorrente ha ulteriormente
dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 234
cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale dato preminente rilievo al fine della prova
dell’avvenuto pagamento del bene messo in vendita dal ricorrente alla copia della ricevuta
dell’avvenuta ricarica della carta poste pay piuttosto che all’estratto conto della stessa carta
acquisito in atti, dal quale non risulta l’accredito della somma in questione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte. Invero la
Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale rilevandone la tardività,
in quanto proposta per la prima volta in sede d’appello con i motivi nuovi, nonostante per
espressa previsione normativa ex art. 21, comma 2, cod.proc.pen. dovesse essere dedotta pena la preclusione- in limine litis, subito dopo la costituzione delle parti, a norma dell’art. 491,
comma 1, cod.proc.pen.
4. Destituita di pregio è la doglianza che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla
denegata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza
impugnata richiamato in senso ostativo l’apprezzabile valore oggettivo del bene
compravenduto on-line. Trattasi di valutazione coerente con i principi fissati dalla
giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità dell’attenuante, è
necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di rilevanza minima, ai limiti
dell’irrisorietà (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017 , Calvi°, Rv. 271695) mentre il criterio
subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore solo
sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo
(Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, Sciuto e altro, Rv. 265820).
5. Quanto all’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale, deve rilevarsi -al di là della mancata devoluzione in appello- che già
il primo giudice aveva argomentato l’impossibilità di accordare il beneficio per effetto delle tre
precedenti condanne ( due delle quale sospese ex art. 163 cod.pen.) per reati della stessa
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2.3 l’omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale

indole che militano a carico del prevenuto. La Corte territoriale ha implicitamente reiterato il
diniego attraverso il richiamo ai molteplici precedenti, anche specifici, ostativi a una prognosi di
favore circa la futura astensione da illeciti.
6. Con riguardo alla doglianza formulata in sede di motivi nuovi, rileva la Corte che la stessa è
inammissibile in quanto del tutto svincolata dalle censure introdotte con il ricorso principale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i motivi nuovi proposti a sostegno
dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della

17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821; n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980).
6.Alla declaratoria d’inammissibilità accede la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni
d’esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27 luglio 2018
Sentenza a motivazione semplificata

Il Consigliere estensore
Anna Mari : e Santis
-/

Il Presidente
Maria Stefania De Torna

decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del

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