Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37761 del 27/07/2018


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Penale Sent. Sez. F Num. 37761 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PINNA RAFFAELE n. a Nurri il 30/11/1964
avverso la sentenza resa in data 28/11/2017 dalla Corte d’Appello di Cagliari

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 27/07/2018 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.Antonietta Picardi, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio limitatamente all’applicazione della recidiva, con eliminazione della
relativa pena;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Herika Dessì, che si è riportata ai motivi, chiedendone
l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari riformava parzialmente la decisione
del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Pinna Raffaele
colpevole dei reati di ricettazione ed illegale detenzione di due pistole marca Beretta cal. 7,65,
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Data Udienza: 27/07/2018

armi clandestine in quanto recanti il numero di matricola abraso, di abusiva detenzione di
munizioni nonché di illecita detenzione di gr. 157,950 di sostanza stupefacente marijuana,
destinata ad uso non esclusivamente personale.
La Corte territoriale qualificava il delitto ex art. 73, comma IV, dpr 309/90 ascritto al capo D)
come fattispecie di lieve entità e determinava la pena in anni tre di reclusione ed euro tremila
di multa, rigettando nel resto il gravame.

tre motivi, di seguito enunziati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione ai sensi
dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
2.1 l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. e la mancanza
di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di penale responsabilità per i delitti
ascritti ai capi A),B) e C) della rubrica i, iecondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale ha
omesso di fornire logica e pertinente giustificazione circa la reiezione del gravame in punto di
soggettiva ascrivibilità delle condotte contestate, nonostante la puntuale confutazione delle
dichiarazioni rese dal teste di P.g. Corsale, incongruamente valorizzando la quotidiana
frequentazione da parte del ricorrente dell’azienda intestata al fratello Franco,ritenendolo di
fatto coinvolto nella gestione ed escludendo che all’occultamento potesse aver proceduto
qualcuno dei dipendenti che portavano al pascolo il gregge ; (i_a richiamata motivazione risulta
del tutto apparente in quanto riproduce gli argomenti già spesi dal primo giudice senza dare
contezza delle ragioni alla base dell’infondatezza delle censure formulate, ponendosi pertanto- in contrasto sia con la previsione costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, che con
i principi di carattere convenzionale in materia;
2.2 la violazione di legge e la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo
alla ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione in relazione alla detenzione delle due
pistole cadute in sequestro, nonostante con l’atto d’appello la difesa avesse espressamente
chiesto l’esclusione dell’aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod.pen. per la detenzione della
seconda pistola,
ta Corte distrettuale ha escluso che il primo giudice nel determinare l’aumento per le
fattispecie ascritte al capo a) abbia ritenuto la sussistenza di due distinte ipotesi di illecita
detenzione, enfatizzando il dato relativo alla pluralità di armi esclusivamente nella
quantificazione dell’unico aumento irrogato, nonostante il chiaro, contrario, significato che
emerge dalla motivazione del Gup, il quale ha fatto espresso riferimento all’aumento di un
anno ed euro mille “per ciascuna arma”;
2.3 l’inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 99, comma 4 cod.proc.pen., 47 comma
12 O.P. e correlato vizio della motivazione in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la
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2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Pinna, Avv. Herika Dessì, articolando

sussistenza della recidiva qualificata nonostante a carico del Pinna militassero all’epoca della
decisione esclusivamente una condanna per reato depenalizzato ed ulteriori due condanne in
relazione alle quali il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari aveva dichiarato l’estinzione della
pena in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova sicché delle stesse non poteva
tenersi conto agli effetti della recidiva, con conseguente illegalità della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza oltre a presentare

dalla Corte Distrettuale.
3.1 Deve preliminarmente evidenziarsi, al fine dell’esatta delimitazione dell’ambito
dell’impugnazione, l’irricevibilità della doglianza che investe alla stregua della violazione di
legge la pretesa inosservanza dell’art. 192 in relazione all’art.546, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen., al fine di censurare l’erronea valutazione del compendio probatorio. Questa Corte
ha, infatti, in più occasioni precisato che i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla
motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non
possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c), cod.
proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cinnini e altri, Rv. 254274; Sez. 1,
n. 1088 del 26/11/1998, Condello e altri, Rv. 212248). Va, pertanto, ribadito che la
valutazione richiesta dall’art. 192 cod.proc.pen. spetta al giudice di merito mentre la Corte di
Cassazione, cui sia stata denunciata la violazione della citata disposizione di legge, deve
limitare il suo giudizio all’accertamento della sussistenza dei vizi di legittimità indicati dall’art.
606, comma primo, lett. e), cod.proc.pen.
3.2 La sentenza impugnata ha dettagliatamente scrutinato il gravame difensivo in ordine alla
contestata riferibilità soggettiva delle condotte, confermando gli esiti dell’ampia disamina
compiuta dal primo giudice con motivazione che non presta il fianco a censure sotto l’aspetto
della completezza e congruenza giustificativa. Invero, la Corte territoriale ha richiamato le
emergenze probatorie di carattere dichiarativo e documentale che l’hanno condotta a ritenere
che -al di là della formale intestazione a Pinna Franco- l’azienda agricola in loc. Corte de’ su
Fenu era quantomeno cogestita anche dall’odierno prevenuto, il quale vi si recava
quotidianamente, concordava con il fratello la ripartizione delle attività da svolgere e forniva ai
pastori e agli altri collaboratori le necessarie direttive operative.
Le obiezioni difensive in proposito s’appalesano del tutto generiche e prive di concreta
attitudine confutativa degli specifici rilievi svolti dalla sentenza censurata.

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profili di genericità laddove ricusa il confronto critico con le argomentazioni reiettive svolte

Analogamente inidonee a scardinare l’apparato giustificativo posto a presidio del giudizio di
penale responsabilità del ricorrente risultano le doglianze concernenti l’allocazione all’esterno
dell’ovile dei cumuli di pietre che occultavano le due pistole clandestine, pienamente efficienti e
regolarmente munizionate, trattandosi di area prossima ai locali dell’azienda agri-pastorale, di
fatto nella disponibilità dei Pinna dal momento che nella protratta osservazione compiuta dalla
P.g. nel corso dell’operazione c.d. ” Cayenne”, anche con l’ausilio di un sistema GPS installato
sull’autovettura utilizzata per gli spostamenti dal ricorrente, si accertava che sui terreni in
questione venivano abitualmente condotte al pascolo le greggi mentre i massi che

raggiungere l’insediamento.
I giudici d’appello hanno, dunque, negato fondamento alla tesi difensiva di una detenzione
facente capo a terzi sulla scorta di elementi dotati di elevata capacità dimostrativa della
responsabilità del prevenuto e di convergenti, persuasive deduzioni tratte da consolidate
massime d’esperienza. Risulta,pertanto, insussistente il vizio motivazionale denunziato, avendo
la sentenza impugnata evaso le doglianze difensive con il sostegno di un congruo ed effettivo
apparato giustificativo, ancorato all’analisi critica delle emergenze probatorie acquisite.
4. Risulta infondata la doglianza di cui al secondo motivo che denunzia la violazione dell’art.
81, comma 2, cod.pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere la Corte
territoriale escluso che il primo giudice avesse operato un doppio aumento a titolo di
continuazione con riguardo all’illecita detenzione delle due pistole rinvenute, nonostante il
contrario tenore della decisione di primo grado.
La sentenza impugnata ha, infatti, argomentato in maniera non implausibile che il Gup avesse
operato un unico aumento a titolo di continuazione in relazione alla illecita detenzione delle
due pistole, valutando il dato della pluralità delle armi al solo fine della quantificazione della
frazione di pena da irrogare e senza dettagliarne la riferibilità alle singole fattispecie
cumulativamente ascritte al capo a), comprensivo anche delle condotte in concorso formale di
cui all’art. 23 L. 110/75. Non può, dunque, essere tacciata d’illogicità, tantomeno manifesta,
l’osservazione a pag. 17 della sentenza impugnata secondo cui il riferimento alle due armi da
parte del primo giudice costituisce l’esplicitazione -peraltro solo parziale- del parametro
prescelto per determinare l’aumento complessivo ” e non già una riqualificazione del fatto in
termini di reato continuato con riferimento al numero delle pistole”.
La Corte di merito ( pag. 17), inoltre, facendo applicazione del principio secondo cui i reati di
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina – in virtù
dell’operatività del principio di specialità – non possono concorrere, rispettivamente, con i reati
di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma
comune da sparo (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), ha ritenuto
l’assorbimento delle violazioni ex artt. 2 e 7 L. 895/67 in quelle di cui all’art. 23, commi 3 e 4
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nascondevano armi e munizioni erano posti, ben visibili, a ridosso della strada utilizzata per

L. 110/75, operando un unico aumento a titolo di continuazione per il capo a) nella misura di
un anno di reclusione ed euro mille di multa, elidendo in radice la pretesa incongruenza
segnalata dalla difesa.
5. Il terzo motivo di ricorso che denunzia l’erronea applicazione della recidiva qualificata in
quanto fondata su precedenti condanne a pene estinte in esito a positivo affidamento in prova
ai servizi sociali è fondato. La Corte territoriale, nel disattendere le doglianze difensive sul
punto, ha evidenziato come il primo giudice avesse ritenuto in concreto la sola recidiva

dieci di reclusione ed euro 80mila di multa per il delitto di importazione illecita di sostanze
stupefacenti, eseguita in regime detentivo e, quindi, in semilibertà.
Sennonchè dall’accesso al certificato penale del ricorrente, giustificato dalla natura del
gravame, risulta che anche in relazione alla sentenza in data 21/11/2000 della Corte d’Appello
di Cagliari, irrevocabile il 28/5/2002, che condannava il ricorrente per importazione illecita di
sostanze stupefacenti, il Pinna ha fruito dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47
L. 354/75 e il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in data 14/2/2006 ne certificava il positivo
esito con conseguente declaratoria di estinzione della pena.
Alla stregua del consolidato principio in base al quale l’estinzione di ogni effetto penale
determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle
relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del
27/10/2011, Marciano’, Rv. 251688; Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017, Mauri, Rv. 271342)
ritiene la Corte debba pervenirsi all’esclusione dell’aggravante e al conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a detta statuizione, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto e potendo procedersi a rideterminare la pena in base
alle determinazioni del giudice d’appello che ha quantificato in anni uno di reclusione ed euro
750,00 di multa l’aumento ex art. 99 cod.pen., da ridurre per il rito a mesi otto di reclusione
ed euro 500,00 di multa.
Pertanto, la pena finale resta quantificata in esito allo scorporo della frazione riferibile alla
recidiva in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2500,00 di multa.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, dunque,
annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen. limitatamente alla ritenuta
recidiva che viene esclusa , con eliminazione della relativa pena, mentre le restanti doglianze
debbono essere rigettate.

P.Q.M.

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specifica, richiamando ai fini della sussistenza dell’aggravante la condanna irrevocabile ad anni

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, che esclude,
ed elimina il relativo aumento di pena pari a mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 luglio 2018

Anna Maria De Santis
,

Il Presidente
Maria Stefania D omassi

Il Consigliere estensore

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