Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37761 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37761 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OBASUYI NICHOLAS JOHN N. IL 12/04/1967
avverso la sentenza n. 6475/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
27/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Obastni Nicholas John ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla responsabilità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel
numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad
una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base degli atti di polizia
giudiziaria e delle ammissioni dell’imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2014.

valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del

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