Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37760 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37760 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972

avverso il provvedimento del 28/03/2018 del GIP TRIBUNALE di VARESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 19/06/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Dario BOSSI, con atto a propria firma depositato in data 13.03.2018, ha

formalizzato istanza di rinnessione del processo pendente a suo carico,
contraddistinto dal numero 2144 R.G.N.R. 2016 e per il quale era fissata per il
28.03.2018 l’udienza preliminare innanzi al g.u.p. del Tribunale di Varese,
rappresentando il proprio convincimento circa l’esistenza di un complotto a suo
danno, avente quali protagonisti plurimi soggetti operanti all’interno del Palazzo
di Giustizia di Varese, tutti accomunati dall’intento di “negare l’evidenza dei fatti

con giudici e p.m.”.
2.

Conclamata è la manifesta infondatezza dell’istanza, che, lungi dal

rappresentare fatti concreti, atti a dar conto della “grave situazione locale” cui ha
riguardo l’art. 45 cod. proc. pen. e che notoriamente devono consistere in “un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale
nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da
non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non
imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito,
ovvero di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo medesimo” (così Sez. 2, ord. n. 55328 del 23.12.2016,
Rv. 268531), si limita a rappresentare l’apodittico convincimento del ricorrente,
corredato solo della circostanza ulteriore relativa alle denunce formalizzate nei
confronti di molteplici magistrati che si sono occupati della sua vicenda.
Discende da ciò la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza medesima,
cui segue,

ex lege,

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e dell’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nella
misura di giustizia indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19.06.2018

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