Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3776 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3776 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JAHAOUI MOHCINE N. IL 15/04/1985
avverso l’ordinanza n. 123/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
17/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO,
lette/sei:Ai:te le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

1. La Corte di appello di Trento, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2012, su richiesta
del procuratore generale, revocava in danno di Jahaoui Mohcine la
sospensione condizionale della pena concessagli con la sentenza
resa il 15 ottobre 2009 dal Tribunale di Rovereto, pena di anni uno
e mesi quattro di reclusione e euro 400,00 di multa per il reato di
cui all’art. 648 c.p..
A sostegno della decisione il G.E. richiamava le risultanze del
certificato penale, dal quale risultava che a carico del predetto il
Tribunale di Ravenna, con sentenza del 22.12.2010, aveva applicato
la pena di mesi cinque di reclusione per reati commessi il 6
dicembre 2009 in violazione degli artt. 81, 337 c.p. e 6 d. lgs
286/1998.
Di qui, ad avviso della corte di merito, la necessità di provvedere
alla revoca ai sensi dell’art. 168 co. 1 c.p..
2. Ricorre avverso detto provvedimento l’interessato,
personalmente, evidenziandone l’erroneità.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso
per l’annullamento dell’ordinanza in parola dappoichè non
ricorrenti nella fattispecie, e comunque non evidenziate agli atti, le
evocate cause di revoca.

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4. Condivide la Corte le ragioni esposte dal P.G. eppertanto anche
le sue conclusioni.
Ed invero appare opportuno rilevare, in primo luogo, che la
sentenza indicata come giustificativa della revoca, e cioè la
sentenza del 22.12.2010 relativa a reati commessi il 6.12.2009, non
risulta riportata nel certificato penale unito agli atti di causa.
La causa di revoca, inoltre, risulta individuata in relazione a
condotte consumate il 6.12.2009, eppertanto prima del passaggio in
giudicato della sentenza che concesse il beneficio revocato
(22.10.21010).
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio al giudice territoriale per nuovo esame della fattispecie e dei
titoli per questo dedotti.
P. T. M.
la Corte. annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame
alla Corte di appello di Trento
Roma, addì 7 novembre 2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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