Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37759 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37759 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARINA GIUSEPPE nato a MONDOVI il 24/11/1979

avverso la sentenza del 16/01/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in
quanto non risulta motivato il diniego delle attenuanti generiche né specificato il motivo per il
quale la pena non viene diminuita, specie a fronte della lievità ed occasionalità del fatto, alla luce
dei quali doveva escludersi la recidiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto ripropone censure, disattese dalla
Corte di appello con motivazione puntuale, esaustiva, con la quale il ricorrente non si confronta.
In primo luogo, va rilevato che non risulta che nei motivi di appello fosse stato chiesto il
riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo l’appello circoscritto al ridimensionamento
della pena con esclusione della recidiva.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello non solo hanno dato atto della
gravità e delle modalità dei fatti (l’imputato, sorpreso al di fuori del comune ove era sottoposto
alla misura degli arresti domiciliari e dove fruiva di autorizzazione, reagiA con violenza nei
confronti delle forze dell’ordine che lo intercettarono, cagionando lesioni ad un operante, colpito
con calci e pugni), ma hanno rimarcato che l’imputato è gravato da numerosi precedenti per reati
contro il patrimonio, la persona e, soprattutto, contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (10
violazioni al foglio di via obbligatorio, resistenza e lesioni, omicidio preterintenzionale) al fine di
sottolineare che le precedenti condanne non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva e che
anche le violazioni della misura cautelare applicata dimostravano il disprezzo verso le forze
dell’ordine e un’allarmante carica aggressiva.
Tali elementi sono stati ritenuti giustificativi del sensibile scostamento dal minimo
edittale nella determinazione della pena base per il reato di reato di resistenza, sulla quale erano
stati applicati gli aumenti per i reati in continuazione, ma non per la recidiva.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la recidiva non risultava né ritenuta
né applicata, non essendovene menzione né nel dispositivo né nella motivazione né nel calcolo
della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Farina Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 21
aprile 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Livorno, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
dichiarato l’imputato colpevole dei reati di evasione e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e
lo aveva condannato alla pena di 2 anni di reclusione, ritenuta la continuazione e con la
diminuente per il rito.

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