Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37758 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37758 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORREGGIANI BATTAZZI CARLOS ALBERTO N. IL 20/04/1980
avverso la sentenza n. 321/2014 TRIBUNALE di URBINO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
,
OSSERVA
Torreggiani Battazzi Carlos Alberto ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla responsabilità e alla recidiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché le doglianze formulate non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad
una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base del verbale di arresto.
In merito alla censura concernente la recidiva, occorre osservare come il giudice
abbia applicato, conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena
concordata tra le parti, essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed
inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la censura è manifestamente
infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 14-5-2015.
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del