Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37757 del 21/06/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37757 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
METTA NICOLA

n. il 29.08.1961

avverso la sentenza n. 562/12 della Corte d’appello di Bari – del
17.02.2012
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 21 giugno 2013 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

L’Avv. Alessandra Asseta, in sostituzione dell’avv. Sardella Costantino,
difensore della parte civile, chiede dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
L’avv. Scillitano Marco, difensora di fiducia del ricorrente, chiede
accogliersi il ricorso.

Data Udienza: 21/06/2013

RITENUTO IN FATTO
METTA Nicola ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Bari di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 23.09.2010 in ordine al
delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche
ai danni di Catano Roberto oltre a specifici reati contravvenzionali in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 9 D.Ivo 626/94, art. 35 c. 4 lett B
D.Igs 626/94, art. 4 d.P.R. 547/55).

Il giorno 25 febbraio 2005 in Foggia, Catani Roberto, dipendente della
“Ariete. Soc. Coop”, nel mentre era intento, unitamente al collega Riccio
Emanuele, alla pulizie delle pareti dell’Aula magna dell’Università di Foggia, per il
cedimento della struttura del trabattello mobile su cui si trovava, cadeva al suolo
riportando lesioni personali.
Il METTA nella qualità di preposto, ovvero di responsabile organizzativo
della ditta “Ariete Soc. coop.”, appaltatrice dei lavori di pulizia da svolgersi
presso le sedi dell’Università di Foggia, veniva rinviato a giudizio e ritenuto
responsabile del delitto contestato per avere consentito che i suoi dipendenti
utilizzassero un trabattello mobile, per eseguire i lavori di pulizia in altezza delle
pareti presso l’aula magna dell’Università di Foggia, non rendendo edotti i
predetti dei rischi specifici cui sarebbero stati esposti e per non aver disposto che
gli stessi osservassero le norme di sicurezza ed utilizzassero idonei dispositivi di
protezione individuale (tra cui casco protettivo e cinture di sicurezza per
prevenire i pericoli di caduta dall’alto), e per non aver dotato il ponte mobile di
tiranti di sicurezza e trattenuta idonei ad ancorarlo alla parete.
Sostanzialmente con un unico motivo il ricorrente denuncia vizio di
motivazione, nella specie di carenza di essa, in riferimento al comportamento
tenuto dai lavoratori infortunati, per avere utilizzato uno strumento di lavoro (il
trabattello), di proprietà di altro imprenditore presente in cantiere, e, quindi,
agendo totalmente al di fuori dell’ordinaria diligenza. Si assume che si è trattata
di una iniziativa dei lavoratori, talmente illogica ed imprevedibile, da porre il
METTA al di fuori di qualunque comportamento o competenza pretendibile. Se
una responsabilità residua può essere individuata, questa non può essere
addebitata al ricorrente, bensì ad altra circostanza: la libera disponibilità di
attrezzature lasciate incustodite, per negligenza, da altre imprese (la SMAR).
RITENUTO IN DIRITTO
Le censure esposte sono manifestamente infondate e determinano la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In sintesi il fatto per una migliore comprensione dei motivi del ricorso.

Invero, il ricorrente, in ordine alla dedotta condotta imprevedibile degli
operai, tra cui la persona offesa, di aver di propria esclusiva iniziativa utilizzato
per l’esecuzione delle pulizie un trabattello lasciato sul posto da altra ditta, non
evidenzia una circostanza di fatto, acquisita in atti, chiaramente in contrasto con
tale tesi difensiva: il METTA non solo era consapevole dell’uso del trabattello da
parte dei suoi dipendenti con le modalità descritte nel capo di imputazione
(ovvero senza l’adozione delle misure di prevenzione), ma era stato egli stesso a
disporne l’utilizzazione.

anch’egli dipendente del METTA e collega degli operai che stavano eseguendo / il
giorno 25.02.2005, le pulizie nell’aula magna dell’Università di Foggia. Il teste
ha affermato che, presente al momento dell’incidente, anch’egli insieme ai due
colleghi, intraprese i lavori di pulizia sulla base delle disposizioni ricevute il
giorno prima dal METTA, tra le quali vi era quella specifica di utilizzare il
ponteggio colà presente, ponteggio che apparteneva ad altra ditta che pure in
quei giorni stava effettuando lavori all’interno dei locali dell’Università.
Con motivazione congrua, esente da censure, la Corte ha evidenziato, sulle
specifiche deduzioni difensive, che non vi sono motivi per tacciare di falsità la
testimonianza, per altro confortata da quella resa da Addorisio Eugenia, ufficiale
di P.G., dipendente ASL settore SPESAL.
Dunque, la primaria censura del ricorrente, abilmente presentata come
vizio di motivazione, si risolve in una mera questione di fatto sottratta al giudizio
di questa Corte.
La manifesta inammissibilità del ricorso non consente, non essendosi
formato un valido rapporto processuale, di rilevare la prescrizione del reato nelle
more intervenuta.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della
cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese processuali sostenute
dalla costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della soma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Lo condanna, inoltre, a rimborsare alla part;. , civile, le spese sostenute per
questo giudizio che liquida in complessivi C 1.500,00 oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 21 giugno 2013.

Sul punto la Corte prende in esame la testimonianza di Iannaccone Luigi,

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