Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37757 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37757 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOGGIA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 20/10/1970

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle Darti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’art. 70 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione, in quanto la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo
sussistente la capacità di intendere e di volere dell’imputato, disattendendo la deduzione
difensiva, che ne evidenziava l’incapacità, determinata da forza maggiore e da una crisi di ansia
che aveva colto l’imputato, allontanatosi dall’abitazione di pochi passi affinché il telefonino
prendesse la linea, in quanto preoccupato dal mancato rientro della figlia incinta. Non è stato
disposto alcun accertamento, pur sollecitato dalla difesa, sulla capacità di intendere e di volere
dell’imputato né è stata considerata la richiesta di riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone censure e
argomentazioni in fatto già disattese dai giudici di appello con motivazione adeguata.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello hanno dato puntualmente atto
delle deduzioni difensive, ma hanno ritenuto infondata la prospettata sussistenza della
scriminante invocata sia per mancanza di prova del dedotto stato di ansia e dell’attacco di panico,
che avrebbe assalito l’imputato, sia per l’impossibilità di iscrivere lo stato di preoccupazione nel
concetto di forza maggiore.
Manifestamente infondata è la censura relativa al mancato accertamento della capacità di
intendere e di volere dell’imputato, atteso che lo stato di ansia, di natura transitoria e non
indicativo di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere
e di volere, non rientra tra le patologie o infermità mentali, che possano giustificare almeno il
dubbio sull’imputabilità dell’imputato.
Parimenti inammissibili sono le censure relative al diniego del giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena, giustificati dal rilievo attribuito ai
significativi precedenti penali dell’imputato ed alla proporzionalità della pena applicata, ritenuta
adeguata al fatto ed alla personalità dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Foggia Massimiliano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 17
agosto 2013 dal Tribunale di Napoli che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di
evasione e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, con attenuanti equivalenti alla
recidiva contestata e con la riduzione per il rito.

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