Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37757 del 14/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37757 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERRONE NICOLA N. IL 30/05/1972
avverso la sentenza n. 3216/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015


OSSERVA
Terrone Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
emessa ex art. 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli
atti a disposizione del giudice.
Le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base degli atti di polizia giudiziaria e delle
denunce di Vitrani F. Saverio e di Patruno Giuseppe.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione

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