Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37756 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37756 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOFFREDO DOMENICO nato a FORMIA il 06/08/1983

avverso la sentenza del 28/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per: 1) erronea applicazione di legge in relazione all’art. 337
cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la
Corte di appello non ha tenuto conto delle specifiche argomentazioni difensive, limitandosi a
ritenere sussistente il delitto di resistenza, omettendo una corretta ricostruzione ed analisi dei
fatti ed escludendo l’applicabilità dell’art. 323 bis cod. pen. con motivazione scarna: in realtà,
l’imputato non piegava la mano dell’operante per usargli violenza, ma al solo fine di divincolarsi
nella consapevolezza di non essere obbligato a seguire i militari perché non più sottoposto ad
alcuna misura detentiva; 2) erronea applicazione dell’art. 582 cod. pen. e vizio di motivazione, in
quanto l’imputato tenne una condotta meramente passiva e la lieve contusione riportata dal
militare fu conseguenza non voluta della colluttazione, specie perché lesioni guaribili in tre
giorni non possono integrare il reato contestato; 3) violazione dell’art. 62 bis e 163 cod. pen. e
vizio di motivazione, in quanto la motivazione su detti punti è scarna e limitata a convalidare le
valutazioni del giudice di primo grado.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente ripropone censure già
disattese dai giudici di appello con motivazione adeguata, alla quale si contrappone nuovamente
la propria lettura dei fatti.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello hanno dato puntualmente atto
delle censure difensive, ma hanno ritenuto che gli operanti effettuarono il controllo perché non
erano stati informati della revoca della misura, che infatti, fu comunicata loro in seguito; che
pertanto, agirono legittimamente, senza esorbitare dalle proprie attribuzioni né agire
arbitrariamente, il che esclude l’applicabilità dell’ari 323 bis cod. pen.; che l’imputato non si
limitò ad una resistenza passiva, ma si oppose all’attività di controllo, divincolandosi e piegando
la mano del militare, che tentava di bloccarlo, cagionandogli lesioni certificate in atti guaribili in
giorni 3.
Inammissibile è la censura relativa al delitto di lesioni, avendo i giudici fatto corretta
applicazione dei principi affermati da questa Corte, avuto riguardo alla natura ed entità delle
lesioni certificate ( Ord. 7, n. 29786 del 31/05/2016, Ferro, Rv. 268034, ove si afferma che la
contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, costituisce malattia ai
sensi dell’art. 582 cod. pen.; Sez. 5, n. 22781 del 26/04/2010, L., Rv. 247518, in relazione a
contusione giudicata guaribile in tre giorni).
Parimenti inammissibili sono le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e del
beneficio della sospensione condizionale, giustificati dal rilievo attribuito ai precedenti penali
specifici dell’imputato, ostativi alla formulazione di una prognosi positiva di astensione dalla
commissione di altri reati.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Il difensore di Loffredo Domenico ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 18
marzo 2013 dal Tribunale di S.M.C.V., che aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di
resistenza e lesioni e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione.

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