Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37755 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37755 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINE ANTONIO UGO nato a NAPOLI il 03/09/1970

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione
Il difensore di Fine Antonio Ugo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in
data 7 febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al
reato di cui all’art. 187 comma 8 d. Igs. 285/92 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato
la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto articola una censura
aspecifica, che si risolve nella mera generica contestazione della decisione.
Contrariamente all’assunto difensivo, i giudici di appello hanno ritenuto provata la
responsabilità dell’imputato in base alle dichiarazioni dei verbalizzanti, che controllarono
l’imputato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanza stupefacente, in tal modo
confermando l’oggettiva incontestabilità ed arbitrarietà dell’allontanamento dal luogo di
detenzione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in
quanto dall’istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi tali da giustificare una sentenza di
condanna né la sentenza motiva in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l’affermazione di responsabilità.

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