Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37755 del 14/05/2015

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37755 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
Y.O.
T.P.
avverso la sentenza n. 3099/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 14/05/2015

OSSERVA
Y.O. e T.P. ricorrono per cassazione avverso
la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, anche con memoria presentata dal
T.P. il 29-4-2015, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure , in punto di
responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo a p. 3 della sentenza gravata.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi
logico-giuridici . Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro
da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
commissione del reato in danno di due pubblici ufficiali.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili , a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille ciascuno, determinata secondo equità , in favore della
Cassa delle ammende.

PQM

di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto

4

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.

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