Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37754 del 19/06/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37754 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPA GIUSEPPE nato a CASERTA il 03/09/1985

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 19/06/2018

Motivi della decisione

Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 43, 635,582 cod. pen. e 546
lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente
l’elemento soggettivo dei reati di danneggiamento e lesioni nella forma del dolo eventuale,
invece, sorretti da colpa. Deduce che dalla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza risulta
che il danneggiamento delle due autovetture dei CC e della Polizia di Stato furono frutto di errate
manovre di guida, finalizzate a sfuggire al controllo degli agenti, come si ricava dal fatto che la
prima vettura danneggiata per colpa fu quella dei CC, non interessati all’inseguimento; la
sussistenza del dolo eventuale è collegata in sentenza all’accettazione del rischio secondo un
criterio non più idoneo, in quanto nel caso di specie l’evento non è stato valutato dall’agente con
chiara e lucida rappresentazione né è stato frutto di scelta orientata a danneggiare o ledere ma
solo a sottrarsi al controllo di polizia.
Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto articola censure relative all’elemento
psicologico dei reati di danneggiamento e lesioni, già disattese dai giudici di appello con
motivazione congrua e lineare, con la quale il ricorrente non si confronta.
In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto, in base alla ricostruzione ed alla
sequenza dei fatti, descritta nella sentenza di primo grado e non contestata, che la condotta
dell’imputato fosse sorretta da dolo, sebbene nella forma eventuale, atteso che l’imputato, non
fermatosi all’alt intimatogli e datosi ad una fuga spericolata, aveva proseguito la marcia sino a
quando, giunto ad un incrocio, aveva tamponato un’autovettura dei CC e cagionato lesioni agli
occupanti, e, nel riprendere la fuga, aveva speronato anche l’autovettura della Polizia, che lo
aveva inseguito e raggiunto.
Dalla determinazione dell’imputato di sottrarsi ad ogni costo al controllo per evitare di
essere perquisito (fu, infatti, trovato in possesso di 1,27 grammi di cocaina) e dalle modalità
dell’azione correttamente i giudici hanno desunto la volontarietà dei reati in oggetto, atteso che
tenendo una condotta di guida pericolosa e procedendo a velocità elevata, l’imputato era in grado
di prefigurarsi e di accettare il rischio di mettere in pericolo l’incolumità di altri utenti della
strada e di danneggiare altri veicoli.
Hanno, pertanto, ritenuto che i reati di danneggiamento e lesioni fossero sorretti da dolo,
quantomeno con accettazione del rischio di danneggiare, con la propria condotta di guida
pericolosa, l’autovettura dei CC trovata lungo il percorso ed anche quella degli inseguitori,
accettando altresì, il rischio che nel tamponamento gli occupanti riportassero, come accaduto,
lesioni personali.
La finalità perseguita con ferma decisione è stata infatti, ritenuta elemento unificante
delle condotte poste in essere in sequenza e ha giustificato il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra i reati.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma a favore della
cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

Il difensore di Papa (rLb ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 14
gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli, che all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato
l’imputato colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e
lesioni e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, riconosciute attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti contestate, con il vincolo della continuazione e la riduzione per il rito.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2018

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