Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37753 del 14/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37753 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ILARDO SIMONE N. IL 02/08/1992
avverso la sentenza n. 2420/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 14/05/2015
OSSERVA
Ilardo Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche , alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
-L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 14-5-2015.
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza